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Sentenza — n. 34550/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 34550/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34550/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34550/2021 — snciv · Corte di Cassazione: E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

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Testo completo

funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. La CTR ha accertato, con argomentazioni in alcun modo censurabili sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, che, nella fattispecie concreta, la torre costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015.»La pronuncia su menzionata se patisce i limiti oggettivi del giudicato in tema di interpretazione della norma , può, sicuramente avere valore di precedente qualificato che, come tale, questa Corte condivide ed al quale ritiene di dover dare continuità, condividendone le valutazioni , tenuto anche conto che sulla medesima questione sono intervenute numerose ulteriori pronunce conformi.

Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere rigettato. Il consolidarsi nel tempo della giurisprudenza di settore induce a compensare le spese P. Q. M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese Così 4ciso 'n oma , pubblica udienza dell'08.09