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Ordinanza — n. 34492/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34492/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34492/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso 27556/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Caci Carmela Liliana, elettivamente domiciliata in Roma Via Della Balduina 120 presso lo studio dell'avvocato Albanese Angiolino, rappresentata e difesa dall'avvocato Marchese Grazia -controricorrente - avverso la sentenza n. 2150/2015 della COMM.TRIB.REG. SICILIA, depositata il 25/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott.

Regesto Legislator

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art. 112 c.p; Ordinanza — n. 34492/2021 — snciv · Corte di Cassazione: cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 50 del DPR 602/73 e all'art. 1, c.5 bis, del D.L. n. 106/2005 convertito in legge n. 156/2005; per avere il decidente escluso la tempestività della notifica a mani, benchè gli atti impositivi fossero stati notificati in epoca precedente al de cuius. In particolare, l'amministrazione finanziaria assume che la seconda cartella esattoriale, notificata agli eredi il 28.10.2010 non costituisce un nuovo atto esecutivo, recante un nuovo e diverso precetto, ma è la prosecuzione dell'attività di esecuzione forzata introdotta dalla notifica della precedente cartella, a causa del mancato esito positivo dell'ingiunzione di pagamento conseguente alla morosità del destinatario.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva successione fiscale imposta sulle successioni e sulle donazioni dichiarazione dei redditi diritto d'informazione degli eredi successione del defunto

Disposizioni normative citate

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art. 112 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 27556/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Caci Carmela Liliana, elettivamente domiciliata in Roma Via Della Balduina 120 presso lo studio dell'avvocato Albanese Angiolino, rappresentata e difesa dall'avvocato Marchese Grazia -controricorrente - avverso la sentenza n. 2150/2015 della COMM.TRIB.REG. SICILIA, depositata il 25/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott.

TADDEI MARGHERITA, lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Francesco Salzano che ha chiesto che la Corte di cassazione voglia rigettare il ricorso, con le conseguenze di legge RGNR 27556/15 (22) Rilevato che 1.L'Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n.2150/25/15 della CTR Sicilia che ha respinto l'appello dell'Ente avverso la sentenza, n.62/4/11, della CTP di Agrigento, che, a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da Carmela Liliana Caci in relazione ad otto cartelle esattoriali, riguardanti tributi vari emessi nei confronti del de cuius Giacomo Caci, deceduto il 15.05.2002, avendo ritenuto di uniformarsi alla decisione di prime cure.

In particolare il primo giudice aveva ritenuto tardiva la notifica delle cartelle esattoriali, effettuata nei confronti degli eredi che avevano accettato con beneficio di inventario l'eredità dell'originario debitore, in violazione del disposto della legge n.156/2005, oltre il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La contribuente resiste con controricorso. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato che 2.Con l'unico articolato motivo l'Ente deduce, in riferimento all'art. 360,1 comma, n.

3) cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 50 del DPR 602/73 e all'art. 1, c.5 bis, del D.L. n. 106/2005 convertito in legge n. 156/2005; per avere il decidente escluso la tempestività della notifica a mani, benchè gli atti impositivi fossero stati notificati in epoca precedente al de cuius. In particolare, l'amministrazione finanziaria assume che la seconda cartella esattoriale, notificata agli eredi il 28.10.2010 non costituisce un nuovo atto esecutivo, recante un nuovo e diverso precetto, ma è la prosecuzione dell'attività di esecuzione forzata introdotta dalla notifica della precedente cartella, a causa del mancato esito positivo dell'ingiunzione di pagamento conseguente alla morosità del destinatario.

Conseguentemente, sostiene che alla fattispecie in esame non è applicabile l'art. 1, c.5 bis, del d.l. n,106\2005 convertito in legge n,156/2005 sotto un duplice profilo: le iscrizioni a ruolo di Irpef, Iva ed accessori sono state eseguite nel rispetto dei termini temporali, previsti dalle norme vigenti all'epoca di fatti, svoltisi dal 1996 al 2000, quando non operava la novella del d.l. n.I06\2005, la cui sopravvenienza non può vanificare lo stato di diritto consolidato ad onta della certezza del diritto; la definìtività per mancata impugnazione delle prime cartelle, notificate all'intestatario, non consente l'impugnazione delle stesse in seguito alla loro seconda notifica, che nulla innova, ma semplicemente reitera.

La censura è inammissibile, in quanto che presuppone la proposizione delle relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure. Dalla lettura della decisione qui impugnata non emerge che sia stata oggetto di discussione la questione, oggi proposta, relativa alla prima notifica nei termini delle cartelle al de cuius. E, difatti, la CTR non si è pronunciata in ordine alle odierne deduzioni dell'ente finanziario concernenti l'avvenuta notifica, nei confronti dell'originario debitore, poi deceduto, delle cartelle esattoriali riguardanti i tributi erariali ed alle conseguenze giuridiche di tali notifiche.

Il ricorrente che proponga una questione ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente, in modo da consentire alal corte l'accertamento ex actis della veridicità di tale asserzioneprima di esaminare nel merito la questione stessa ( cass. ( Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio(v.

Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 - 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018). In materia di ricorso per cassazione, la parte non può mutare - salvo che tale esigenza origini dalla sentenza impugnata - la posizione assunta nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all'appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell'atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l'esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all'appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell'atto di costituzione ( Cass. 2033/2017).

La Corte di cassazione, difatti, non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Al più, la ricorrente avrebbe dovuto censurare la sentenza sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., attingendo il profilo distonico del rapporto domanda-decisione, profilo che avrebbe dovuto essere correttamente denunciato dalla ricorrente quale logica conseguenza delle precedenti istanze di primo e secondo grado.

Il ricorso, pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 4.000,00 di cui € 200,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario ed accessori. Così deciso all'udienza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione il 24 settembre 2021, tenuta d