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Ordinanza — n. 34456/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation subject extinguished by taxpayer's voluntary payment under new tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34456/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished due to the voluntary cessation of the disputed matter by the taxpayer. The taxpayer submitted a payment request under Articles 6 and 7 of D.L. 119/2018, which the Provincial Tax Office confirmed was filed within statutory deadlines. Consequently, the Court ordered the compensation of litigation costs as mandated by the law governing such extinctions.

Regesto Legislator

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Art. 6, Art. 7 D.L. 119/2018; Art. 13, comma 1, D.L. 119/2018: When a taxpayer voluntarily submits a payment request under the new tax law provisions within the prescribed terms, the litigation subject is extinguished, triggering the automatic compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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cessazione materia contendere domanda pagamento volontario D.L. 119/2018 compensazione spese lite estinzione giudizio tributario contenzioso tributario onere della prova del contribuente debito di contributi

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, art. 6
a seguito del ricorso l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Lecco dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva" presentato domanda ex art. 6 e 7 del D.L.
D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, art. 7
D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, art. 13, comma 1

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019, 29020
Cass. 6 novembre 2019, n. 28560
Cass. 5 novembre 2019, n. 28438
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 23845-2014 proposto da: GIACOBBE GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente— contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 993/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/2/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO R.G. 23845/2014 RILEVATO CHE Giorgio Giacobbe propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l'appello del contribuente avverso la sentenza n. 26/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IRP EF 2006-2007; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1. a seguito del ricorso l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Lecco dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva" presentato domanda ex art. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6;

2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio Per cessazione della materia del contendere; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tribut• • , n data 17.6.2021. Il Presidente nico __0111I e DEPOSITATO IN CAN