Court dismisses tax appeal declaring litigation extinguished after full payment under emergency decree provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished after the taxpayer fully paid the disputed taxes. The Agency of Revenue appealed a favorable lower court decision regarding 2009 VAT and registration duties, while the taxpayer sought suspension and later declared the debt paid. The court ruled that the procedural requirements for extinguishing the case were met, terminating the proceedings without a merits decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, del d.l. 119/2018; Art. 6, comma 10, del d.l. 119/2018 conv. l. 136/2018: When a taxpayer fully pays the disputed amount, the litigation is automatically extinguished, terminating all further procedural steps.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 753-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 VILLA LA CAVALIERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 4070 domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BEATRICE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO GIUSTI; - contrioricorrente - avverso la sentenza n. 58/2013 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il 14/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI; Premesso che:
1. in causa vertente tra l'Agenzia delle Entrate e la srl Villa La Cavaliera riguardo alla legittimità di un avviso di accertamento di maggior IVA per l'anno del 2009 e di avvisi di liduidazione di imposte di reg'stro, ipotecarie e catastali, la CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, decideva in senso favorevole alla contribuente;
2. avverso detta sentenza l'Agenzia ricorreva per cassazione;
3. la società resisteva con controricorso; 4.con atto in data 6 giugno 2019, la contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, del d.l. 119/2018 conv. dalla 1.136/2018, documentando di avere provveduto al pagamento della somma dovuta;
5. con atto in data 3 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio avendo la contribuente effettuato il pagamento integrale del dovuto;
6. considerato che la definizione della lite si è perfezionata così come previsto dal citato art. 6 d.I.119/2018, PQM la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi spetta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2021, svolta con moda