Cassation court dismisses appeal as moot due to prior settlement between taxpayer and tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal moot because the underlying tax dispute had been settled between the parties prior to the hearing. The taxpayer, Equitalia Centro Spa, had submitted a request for the matter to be considered closed after the other party agreed to a simplified settlement. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the subject matter of the controversy no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 c.p.c.; Art. 105 c.p.c.: When the subject matter of a controversy is extinguished by a prior settlement or agreement between the parties, the court must declare the proceedings moot and dismiss any subsequent appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24492-2014 proposto da: EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO LASTRUCCI; - ricorrente - contro ATTANASIO IVAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO, 2, presso lo studio dell'avvocato SIMONA CARLONI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO LO MANTO; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 278/2014 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 13/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 278/1/2014, depositata il 13.2.2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato e considerato che - La controversia in esame è stata trattata all'udienza camerale del 29.9.2020, all'esito della quale -premesso che il ricorrente concessionario per la riscossione aveva depositato memoria contenente istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere parte contribuente aderito (a suo dire) alla definizione agevolata della controversia- ritenuta la opportunità che le altre parti in causa prendessero posizione, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo con assegnazione di termine per il deposito di memoria scritta. - In ottemperanza alla ordinanza menzionata, il controricorrente Attanasio Ivan depositava memoria con la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuta definizione stragiudiziale del contenzioso. - Alla stregua di quanto precede, va dichiarata cessata la materia del contendere.
P. Q. M. Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Roma, 10 giugno 2021 Il presi/dente Enrico n/zp DE