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Ordinanza — n. 34406/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to simplified settlement and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34406/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the taxpayer's request for simplified settlement. The Regional Commission had previously ruled against the tax authority, but the parties subsequently agreed to a simplified resolution. The court granted this request, ordered the compensation of litigation costs, and noted the absence of requirements for further unified contribution payments.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002: When parties agree to a simplified settlement and the taxpayer pays the owed amounts, the court must declare the proceedings extinguished and compensate litigation costs.

Parole chiave

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simplified settlement tax proceedings extinction of proceedings litigation costs unified contribution tax authority simplified procedure accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria; Vista l'istanza depositata dalla controricorrente per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di sanatoria ex art. 6 d.l.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11533/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge; - ricorrente - contro Chimicart di Della Chiesa Sauro & C. s.a.s. (ora Chimicart s.r.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ottaviano 42, presso l'avv. prof. Bruno Lo Giudice, che, unitamente all'avv. Franco Zangheri, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso, - controrícorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Emilia- Romagna (Bologna), Sez. 15, n. 89/15/12, del 16 aprile 2012, depositata il 26 ottobre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria; Vista l'istanza depositata dalla controricorrente per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di sanatoria ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e la documentazione allegata all'istanza attestante il pagamento degli importi dovuti; Ritenuto che in ragione della definizione agevolata ella controversia debbano essere compensate le spese di lite.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma il 23 settembre 2021. Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA i 5 NOV 2021