Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34397/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 34397/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34397/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

34397/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DOMENICO CHINDEMI Presidente REGISTRO INVIM ACCERTAMENTO GIACOMO MARIA STALLA Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere RITA RUSSO Consigliere Ud. 09/09/2021 PU A .C2 RAFFAELE BOTTA Consigliere - Rel. Cron. 3C(.. et R- R.G.N. 23428/2014 1,k SENTENZA sul ricorso 23428/2014 proposto da: Parma AC spa in Amministrazione Straordinaria e Parmalat Spa in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Via Marocco 18 presso lo studio dell'avvocato Trivoli Alessandro che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasquali Marco, giusta procura in calce, -ricorrenti - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende, -controricorrente - avverso la sentenza n. 463/2014 della COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 34397/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo non è fondato. Nella specie l'ordinanza di ammissione al passivo con riserva (relativa alla necessità di provare il credito mediante il deposito della documentazione mancante in allegato alla domanda) ha un carattere meramente processuale perché il giudice non ha valutato il merito della domanda ma solo l'aspetto formale (mancanza della prova, allo stato); il giudice dell'opposizione (all'epoca indispensabile per superare la riserva) ha quindi dovuto accertare in concreto la sussistenza del credito e il relativo provvedimento (sentenza di accoglimento dell'opposizione) trova collocazione tra i provvedimenti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, tassabili con aliquota proporzionale del 1% in base all'art. 8 della tariffa di cui al DPR n. 131/86.

Parole chiave

Generato dall'IA
prorata di detrazione liquidazione aziendale a fini fiscali procedura giudiziaria tributaria accoglimento parziale del contribuente sospensione della riscossione fiscale priorità del credito fiscale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

34397/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DOMENICO CHINDEMI Presidente REGISTRO INVIM ACCERTAMENTO GIACOMO MARIA STALLA Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere RITA RUSSO Consigliere Ud. 09/09/2021 PU A .C2 RAFFAELE BOTTA Consigliere - Rel. Cron. 3C(.. et R- R.G.N. 23428/2014 1,k SENTENZA sul ricorso 23428/2014 proposto da: Parma AC spa in Amministrazione Straordinaria e Parmalat Spa in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Via Marocco 18 presso lo studio dell'avvocato Trivoli Alessandro che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasquali Marco, giusta procura in calce, -ricorrenti - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende, -controricorrente - avverso la sentenza n. 463/2014 della COMM.TRIB.REG.

EMILIA ROMAGNA, depositata il 04/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere BOTTA RAFFAELE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giacalone Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per i ricorrenti l'avvocato Pasquali Marco che si è riportato; udito per il controricorrente l'avvocato Rocchitta Giammario che si è riportato; FATTI DI CAUSA La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro pretesa in misura proporzionale dell'i% (e non nella misura fissa, come preteso da parte ricorrente) sulla sentenza che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto la domanda di ammissione della Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria al passivo chirografario della Parma A.C.

S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, che il Giudice delegato aveva ammesso con riserva in sede di verifica dello stato passivo, per la mancata disponibilità al tempo della necessaria documentazione. Il ricorso era respinto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe averso la quale le società contribuenti propongono ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l'amministrazione con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, le società contribuenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, Tariffa, Parte I, lettere c) e d) all. d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 20 del medesimo decreto e dell'art. 98 della legge fallimentare nella versione applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza di accoglimento dell'opposizione nel caso di specie si limita a rimuovere l'ostacolo della riserva apposta dal giudice delegato senza che vi sia un vero e proprio accertamento giudiziale sulla sussistenza del credito.

Il motivo non è fondato. Nella specie l'ordinanza di ammissione al passivo con riserva (relativa alla necessità di provare il credito mediante il deposito della documentazione mancante in allegato alla domanda) ha un carattere meramente processuale perché il giudice non ha valutato il merito della domanda ma solo l'aspetto formale (mancanza della prova, allo stato); il giudice dell'opposizione (all'epoca indispensabile per superare la riserva) ha quindi dovuto accertare in concreto la sussistenza del credito e il relativo provvedimento (sentenza di accoglimento dell'opposizione) trova collocazione tra i provvedimenti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, tassabili con aliquota proporzionale del 1% in base all'art. 8 della tariffa di cui al DPR n. 131/86.

Con il secondo motivo, le società contribuenti lamentano, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudice del merito abbia liquidato in "forma globale" le spese processuali impedendone sostanzialmente una verifica sul rispetto delle tariffe applicate. Il motivo non è fondato, in quanto sostanzialmente astratto, non essendo dedotta, né tanto meno dimostrata, alcuna specifica violazione delle tariffe forensi, mentre il rimborso forfettario delle spese generali, ex art 15 delle disposizioni generali della tariffa forense spetta automaticamente al professionista, pure in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi questa ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari.

Pertanto il ricorso deve essere respinto e la parte ricorrente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi euro 8.000, 00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi e oltre alle spese forfettarie e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Il Co igli e estensore I Presidente i