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Ordinanza — n. 34370/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific contract interpretation rules and re-examine facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34370/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer failed to explicitly cite the specific contract interpretation rules violated and failed to demonstrate how the lower court's reasoning deviated from them. The taxpayer argued that the tax authority incorrectly treated in-kind improvements as rental income, but the Court held that contract interpretation is a matter of fact for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it amounted to an impermissible re-examination of the merits rather than a legitimate challenge to the legal application.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 1362 ss. c.c.: A cassation appeal challenging a contract interpretation must explicitly cite the violated rules and explain the logical deviation; mere criticism of the lower court's conviction is inadmissible as it constitutes a re-examination of the merits.

Parole chiave

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contract interpretation cassation admissibility tax assessment in-kind improvements merits re-examination legal reasoning tax liability valore locativo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO 1.Con il primo motivo il ricorrente avanza censura ex art. 360 n.3 c.p.c.
Art. 1362 ss. c.c.
Art. 1, 6, 25, 26 e 36 d.p.r. 22.12.1986 n. 917
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
Art. 2697 e 2702 c.p.c.
917 in relazione all'art. 2697 e 2702 c.p.c. 1.1 In buona sostanza lamenta che la CTR avrebbe errato nel ritenere sussistenti i maggiori redditi percepiti a titolo di canoni di locazione mediante la realizzazione di opere in natura.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Giurisprudenza citata

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Cass. 9.8.04 n. 15381
Cass. 23.7.04 n. 13839
Cass. 21.7.04 n. 13579
Cass. 16.3.04 n. 5359
Cass. 19.1.04 n. 753
Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012
753)» (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez.
Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013
18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013)» (Cfr.
Cass., II, n. 2750/2018
Cass., II, n. 2750/2018).
Cass. S.U. n.11533/2018
Cass. S.U. n.11533/2018; Cass.V, n.
Cass.V, n. 23278/2018
n.11533/2018; Cass.V, n. 23278/2018; n.
n. 20049/2017
23278/2018; n. 20049/2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16525/2015 R.G. proposto da Bonomelli Anna Maria, con l'avv. Domenico D'Arrigo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Ramadori, in Roma via M. Prestinari n. 13 - ricorrente - C.,t- e. • contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, n. 7289/67/2014 pronunciata il 10 novembre 2014 e depositata il 30 dicembre 2014, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.11 contribuente, proprietario di un immobile concesso in locazione, era attinto da un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio ai fini Irpef, oltre addizionali e sanzioni, per maggiori redditi percepiti a titolo di canoni in relazione all'anno d'imposta 2007.

2. Il contribuente presentava pertanto istanza di autotutela che veniva parzialmente accolta dall'Ufficio, che rideterminava il reddito imponibile accertato in diminuzione da euro 110.697,00 ad euro 106.308,00 con consequenziale riduzione del debito erariale a titolo di Irpef e connesse sanzioni. 3.1 due giudizi di merito erano favorevoli all'Ufficio, con conseguente conferma della legittimità dell'atto impositivo accertato.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che svolge due motivi di ricorso, cui resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo il ricorrente avanza censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'artt. 1, 6, 25, 26 e 36 d.p.r. 22.12.1986 n. 917 in relazione all'art. 2697 e 2702 c.p.c. 1.1 In buona sostanza lamenta che la CTR avrebbe errato nel ritenere sussistenti i maggiori redditi percepiti a titolo di canoni di locazione mediante la realizzazione di opere in natura.

Precisa che le opere eseguite dalla conduttrice non erano destinate a costituire un reddito in natura, cioè sostitutive dei canoni, non essendo dette opere funzionali all'uso pattuito dell'immobile. Richiama a tal fine 14 - 16525-2015 -30/09/2021 MMF alcune clausole del contratto da cui risulterebbe un accordo tra le parti per cui, nel periodo d'imposta oggetto di accertamento, le parti avevano convenuto dei canoni ridotti. Soggiunge che era altresì previso l'obbligo contrattuale per la conduttrice di restituire l'immobile nello status quo ante. 2.Con la seconda doglianza la parte ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in parametro all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. 2.1 Critica la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare le clausole del contratto di locazione dalle quali risulterebbe che le opere eseguite dalla conduttrice non potevano dirsi necessarie per l'uso contrattualmente previsto dell'immobile, non essendo quest'ultimo in uno stato al grezzo bensì già agibile.

Afferma che, peraltro, dette opere non potevano costituire nemmeno delle migliorie né la loro realizzazione poteva essere stata concordata in sostituzione della corresponsione dei canoni, essendo previsto a carico della conduttrice l'obbligo contrattuale di restituire l'immobile nello stesso stato in cui le era stato consegnato.

3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione oggettiva, sono inammissibili. 3.1 In tema di interpretazione contrattuale questa Corte ha affermato il principio per cui «la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, trovando, peraltro, qui applicazione il testo del n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., siccome restrittivamente riscritto con la novella apportata dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d. I. 22/6/2012, n. 83, convertito con modificazioni nella I. 7/8/2012, n. 134, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito.

In quanto, «L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed 14 - 16525-2015 - 30/09/2021 MMF obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)» (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013)» (Cfr.

Cass., II, n. 2750/2018).

4. I due motivi di ricorso sono inammissibili atteso che l'interpretazione del contratto è una questione di fatto demandata al giudice di merito, oltre alla circostanza che con le censure mosse la parte ricorrente intende pervenire ad un rinnovato, ma non 14 -16525-2015 -30/09/2021 MMF consentito, apprezzamento del compendio istruttorio acquisito dalla CTR.

5. In ogni caso, nella fattispecie in esame la CTR ha congruamente motivato il proprio convincimento, dando conto del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione assunta ed ivi argomentando in modo logicamente congruo circa l'interpretazione data al contratto in base alle clausole contrattuali ivi previste, con una valutazione che non può essere sottoposta a riesame in sede di legittimità, comunque coerente con l'insegnamento di questa Corte in tema di collegamento fra spese, beni strumentali e deduzione (cfr. Cass. S.U. n.11533/2018; Cass.V, n. 23278/2018; n. 20049/2017).

6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso