Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34316/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax debt extinguished by court-approved over-indebtedness composition agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34316/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the subject matter of the dispute extinguished and the proceedings terminated. The taxpayers, Campochiaro and Grillotti, had previously lost their tax appeals regarding assessments against the dissolved company Linea Blu Immobiliare s.r.l. However, they subsequently obtained a court-approved agreement for the composition of over-indebtedness covering these specific tax debts. Consequently, the Court ruled that the entire tax debt was satisfied according to the agreement, rendering the litigation moot.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When a court-approved agreement for the composition of over-indebtedness extinguishes the tax debt subject to litigation, the subject matter of the dispute is deemed extinguished and the proceedings are terminated.

Parole chiave

Generato dall'IA
over-indebtedness composition tax debt extinguishment court-approved agreement mootness of proceedings dissolved company liability tax administration assessment cessation of subject matter società immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente 1A ORDINANZA /API sul ricorso iscritto al n. 16194/2017 R.G. proposto da Campochiaro Francesco, in proprio e nella sua qualità di ex amministratore unico ed ex liquidatore della estinta società "Linea Blu Immobiliare s.r.l. uninominale, e Grillotti Viviana, in proprio e nella sua qualità di ex socio unico della medesima società "Linea Bli Immobiliare s.r.l. uninominale, entrambi con l'avv. Marco Tognarini e con domicilio eletto presso il suo studio in Carrara (MS), Piazza G. Matteotti n. 4, - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Firenze, n. 2194/13/16, pronunciata il 23 novembre 2016 e depositata il 14 dicembre 2016, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Co:

Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. I contribuenti Francesco Campochiaro, ex amministratore unico nonché ex liquidatore della società estinta "Linea Blu Immobiliare s.r.l. uninominale", e Viviana Grillotti, ex socio unico della medesima società, venivano attinti da cinque avvisi di ricevimento emessi dall'Amministrazione finanziaria a seguito di un accertamento analitico-induttivo condotto nei confronti della società.

2. L'indagine fiscale si era invero concentrata su un'operazione immobiliare compiuta per il tramite della società Linea Blu Immobiliare s.r.l. uninominale la quale, a seguito della edificazione e della vendita degli appartamenti facenti parte di un compendio immobiliare ad uso residenziale, era stata messa in liquidazione volontaria e cancellata dal registro delle imprese. Nel corso del mese di dicembre 2013, e quindi a distanza di quattro anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta in data 29.12.2009, l'amministrazione notificava ai due contribuenti, nelle loro rispettive qualità di ex socio ed ex amministratore unico/liquidatore, gli atti impositivi emessi nei confronti della società ai fini Ires, IVA e Irap.

3. Insorgevano avverso i predetti avvisi di accertamento i due contribuenti. I due gradi di merito erano favorevoli all'Ufficio.

4. I contribuenti ricorrono pertanto per la cassazione della sentenza, svolgendo due censure, cui resiste l'Avvocatura dello Stato con tempestivo controricorso. 20 - 16194-2017 - 14/09/2021 MMF 5. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio. CONSIDERATO La parte contribuente ha rappresentato che in data 12.02.2021 il Tribunale ordinario di Massa ha omologato l'accordo di composizione della crisi per sovraindebitamenti promosso dalla Sig.ra Grillotti Viviana ai sensi degli artt. 7 e ss. della I. n. 3/2012 e riguardante i tributi oggetto del presente giudizio.

A riprova, viene prodotto il decreto di omologazione del 12.02.2021 del Tribunale di Massa e il pedissequo ricorso della Sig.ra Grillotti Viviana contenente la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Dalla documentazione prodotta si evince che il suddetto accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dal Tribunale di Massa riguarda i tributi (IRES; IRAP, IVA per gli anni d'imposta 2008 e 2009), accertati dall'Ag. Entrate Dir. Prov. di Massa Carrara con i cinque avvisi oggetto del presente giudizio, notificati ai ricorrenti per effetto della posizione soggettiva (socio unico la Sig.ra Grillotti e amministratore unico il Sig.

Campochiaro) all'epoca ricoperta nella estinta società "Linea Blu Immobiliare s.r.l.". Per effetto del suddetto accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dal Tribunale di Massa, tutto il debito tributario oggetto del presente giudizio deve ritenersi soddisfatto nella misura prevista nell'accordo e con le modalità in esso previste, per cui la materia del contendere oggetto del presente giudizio può ritenersi cessata con integrale compensazione delle spese fra le parti. PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.

Compensa integralmente le