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Ordinanza — n. 34307/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates regional decision for lack of reasoning on immovable property instrumentality in VAT case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34307/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision regarding VAT and corporate tax on a gym facility. The Agency of Revenue argued the facility was not instrumentality because the company only rented equipment rather than managing the gym itself. The court found the lower court's reasoning insufficient and apodictic, lacking the specific grounds required to justify its conclusion.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: A tax court decision is void if it contains only apparent reasoning without the actual grounds of conviction, requiring remittal for proper motivation.

Parole chiave

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lack of reasoning tax court cassation VAT instrumentality gym facility remittal for remotion immobile locato contratto di management sportivo tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost, degli artt.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 132 c.p.c.
546/92, e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'ad, 360, n.4, c.p.c."; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 75 TUIR 1986
132 c.p.c., in relazione all'ad, 360, n.4, c.p.c."; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del vecchio TUIR n.
Art. 19 DPR 633/72
917/1986 e dell'art. 19 del DPR n.
Art. 2697 c.c.
633/72, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
art. 132 c.p
546/92, e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'ad, 360, n.4, c.p.c."; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 2697 c.c
633/72, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11860-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 4384 - ricorrente - contro ATLETICO SAS DI PALLADINO PASQUALINA & C, PALLADINO PASQUALINA; - intimati - avverso la sentenza n. 7706/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 17/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio n. 7706/6/14, depositata il 17.12.2014, notificata il 5.3.2015. A Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che - Atletico sas di Palladino Pasqualina e C. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per Iva ed Irap 2003, avviso emesso sul rilievo che la predetta società non gestisse in proprio l'attività di palestra (oggetto sociale della ditta) ma si limitasse ad esercitare attività di noleggio delle attrezzature, con la conseguenza che l'immobile (presso il quale l'attività era svolta) era privo del requisito della strumentalità, requisito idoneo a giustificare il recupero dell'Iva relativa ai canoni di locazione. - La sentenza, di accoglimento, della CTP di Roma era confermata dalla CTR che rigettava il gravame dell'Ufficio. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l'Agenzia delle Entrate propone ricorso. - La contribuente, intimata, non si è costituta.

Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost, degli artt. 36 e 61 d. Igs. n. 546/92, e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'ad, 360, n.4, c.p.c."; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del vecchio TUIR n. 917/1986 e dell'art. 19 del DPR n. 633/72, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". - Il primo motivo censura la sentenza impugnata per motivazione apparente. - Il motivo è fondato. i - Invero la decisione al caratterizza per una serie di affermazioni apodittiche, al cui interno non è dato rinvenire le ragioni del convincimento della CTR sfociato nella conferma della sentenza di primo grado; ciò vale per la parte in cui la CTR ha affermato la correttezza della valutazione dei primi giudici ("la palestra di cui trattasi non poteva non essere considerata come bene strumentale, in applicazione dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, DPR n. 917/86") e per la parte conclusiva della sentenza, laddove si legge che "quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate appellante -secondo cui la palestra non si potrebbe considerare immobile strumentale, poiché la società non svolgeva attività di gestione palestre e commercio di abbigliamento sportivo ma si limitava ad attività di noleggio attrezzature- non impedisce invece di considerare la palestra di cui trattasi come immobile strumentale; dato l'oggetto sociale della società, consistente nella gestione in conto proprio e per terzi di palestre e nel commercio (al dettaglio e all'ingrosso) di abbigliamento sportivo".

Manca dunque la motivazione della decisione, la cui apparenza si risolve nella inesistenza delle ragioni poste a base del convincimento della CTR. L'accoglimento del primo motivo fa sì che il secondo resti assorbito. La sentenza va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione. P. Q. M. Accoglie il primo ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione. Roma, 25 giugno 2021 DEPOSI