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Ordinanza — n. 34306/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, upholding direct service of tax notices as legally valid and procedurally correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34306/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a Regional Tax Commission decision that rejected the tax collector's request for direct service of tax notices. The court held that the lower court erred in law by requiring additional mailing procedures to validate a notification method explicitly authorized by law for tax collection agents. Consequently, the appeal was rejected in the merits, confirming the validity of the administrative pre-notice of default.

Regesto Legislator

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Art. 24 d.P.R. n. 602/1973; Art. 26 d.P.R. n. 602/1973: The direct service of tax notices to the taxpayer or their authorized recipient is legally valid and satisfies the requirement of effective knowledge, rendering additional mailing procedures unnecessary for validity.

Parole chiave

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direct service of notice tax collection agent validity of notification administrative pre-notice procedural legality sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973
Roberto Succio - 3 cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l'esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art. 24 del d.P.R.
Art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
"diretta" ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 le disposizioni di cui alla L.
Corte Cost. n. 175 del 2018
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021
...); - questa Corte, sul punto, ritiene (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021) che in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona Cons.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021
...); - questa Corte, sul punto, ritiene (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021) che in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona Cons.
Corte Cost. n. 175 del 2018
Cass. n. 346 del 1998
Cass. n. 360 del 2003
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21565/2015 R.G. proposto da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cassino, Via Gabriele D'Annunzio, 35, presso lo studio dell'Avv. Antonio Valente (C.F. VLNNTN64B20F839V), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti digitale in atti (PEC info@pec.studiovalente.eu ); - ricorrente - Contro BRANCORSINI STEFANIA rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Gabriele Caponera con domicilio eletto in Roma, presso l'avv.

Tamara Barracca in Roma, via Chìsmaio n. 29; - controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 549/04/15 depositata il 02/02/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 26/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello del Riscossore e quindi confermava la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'atto impugnato, preavviso di fermo per IRAP, IRPEF ed IVA riferiti agli anni 2005 e 2006; - ricorre questa Corte Equitalia Sud s.p.a. con atto affidato a un solo motivo; la contribuente resiste con controricorso; l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista dell'udienza;

Considerato che: - va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione di cui al controricorso, con la quale si contesta la mancata indicazione nel contesto dell'intestazione del ricorso e/o in quello della procura alle liti dell'organo della società che la conferisce e del conferimento della rappresentanza in oggetto; - l'eccezione è infondata; - la procura contestata, stesa in calce al ricorso, reca l'indicazione del soggetto che conferisce il mandato ad litem completa della propria qualifica che lo abilita alla rappresentanza del riscossore ("direzione regionale Lazio") e parimenti munita dell'atto di conferimento del mandato defensionale ("delego l'avv.

Manuela Ramelli a rappresentare e difendere Equitalia Sud s.p.a. ...); - questa Corte, sul punto, ritiene (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021) che in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona Cons. Est. Roberto Succio - 2 giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità; - può quindi procedersi con l'esame del ricorso; - il solo motivo dedotto si incentra sulla falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 36 c. 2 quater del d.

L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008 e dell'art. 7 della L. n. 890 del 1982 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile al procedimento di notifica c.d. "diretta" ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 che richiedono, nel caso di consegna della cartella al portiere dello stabile, l'invio della raccomandata informativa; - il motivo è fondato; - questa Corte ha più volte affermato (Casse Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018;

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019) che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982; - anche il Giudice delle Leggi, chiamato a intervenire sul tema, ha chiarito come sia legittima la procedura di notifica qui adottata (Corte Cost. n. 175 del 2018) poiché "la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle Cons. Est.

Roberto Succio - 3 cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l'esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche"; inoltre, prosegue la Consulta, "con riferimento, quindi, alla forma di notificazione "diretta", con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito -richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte- della 'effettiva possibilità di conoscenza' dell'atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003)"; -pertanto, nel ritenere necessaria l'esecuzione dell'ulteriore attività di spedizione della raccomandata per la validità della notifica, la CTR ha commesso errore di diritto; il ricorso è cose uentemente accolto e s ntenza sata;

CetArA t-C-aic A-Ca-c. (-CU 1-Q.. , - polche la '"-ullità c(re'líà notifica della cartella, ritenuti& da I la CTR, non ' sussiste e dal momento che la stessa risulta esser la sola ragione posta dai giudici del merito alla base dell'annullamento del successivo atto, qui impugnato, vale a dire il preavviso di fermo amministrativo, non è necessario svolgere alcun accertamento ulteriore in fatto; -difatti, anche le ulteriori questioni proposte, delle quali si dà conto nella sentenza impugnata e nel controricorso (inesistenza della notifica del fermo, sempre in ragione dell'affermata illegittimità della notifica diretta, estinzione della pretesa tributaria per la tardività della notifica delle cartelle prodromiche, statuizione sulle spese del primo grado) sono assorbite dall'accoglimento del ricorso, quanto, in generale, all'affermazione della ritualità della notifica diretta, nonché, in particolare, all'irrilevanza della questione di decadenza o prescrizione, perché, nella prospettazione della parte, in ipotesi maturata prima della notifica delle cartelle, che non sono state tempestivamente impugnate;

Cons. Est. Roberto Succio - 4 é - la controversia può quindi esser decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario del contribuente; -il consolidamento della giurisprudenza in tempi recenti comporta la compensazione delle spese concernenti i gradi di merito, mentre quelle riguardanti il giudizio di legittimità seguono la soccombenza; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente; liquida le spese in euro 4100,00,00 oltre a spese prenota