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Ordinanza — n. 34277/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding tax penalty cumulation, ruling legal rather than material accumulation applies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34277/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the State Attorney General's appeal against a lower court's reduction of a tax penalty. The taxpayer argued for legal cumulation of violations, while the tax authority insisted on material cumulation due to 32 separate late filings. The court affirmed the lower court's decision by applying the principle of favor rei, establishing that multiple late transmissions constitute a single legal violation rather than multiple material ones.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.lgs. n. 472/1997; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: In cases of multiple late telematic tax filings by an intermediary, the principle of favor rei dictates the application of legal cumulation rather than material cumulation of violations.

Parole chiave

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legal cumulation of violations material cumulation of violations favor rei principle tax penalty reduction telematic filing deadlines Cassation appeal dismissal Art. 12 d.lgs. 472/1997 dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.lgs. n. 472/1997
per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 472/1997 e della legge finanziaria n.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO 11 - 1763-2015 - 30/09/2021 MMF 1.11 patrono erariale avanza censura ex art. 360, co.
Legge finanziaria n. 296/2006
472/1997 e della legge finanziaria n. 296/2006 1.1 In buona sostanza la parte ricorrente critica la decisione della Corte fiorentina nella parte in cui ha avvallato l'applicazione dell'art.
d.l. n. 223 del 2006, comma 7 bis dell'art. 36 bis
CONSIDERATO 11 - 1763-2015 - 30/09/2021 MMF 1.11 patrono erariale avanza censura ex art. 360, co.
d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 3, comma 3
Ne consegue che ove uno dei soggetti indicati nel d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 3, comma 3, incorra in più violazioni del d.lgs.
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 472/1997 e della legge finanziaria n.
art. 12 d.lgs. 296/2006
12 citato (erroneamente indicato in ricorso come art. 12 d.lgs. 296/2006) ed ivi richiamando la precedente pronuncia di questa Corte n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23123/2013
Cass. n. 4458 del 2017
472 del 1997 in forza del principio del "favor rei" (Cass. n. 4458 del 2017).
Cass. Sez. V, n. 27059/2017
Cass. Sez. V, n. 27059/2017)» (Cfr.
Cass., V, n. 1892/2021
Cass. Sez. V, n. 27059/2017)» (Cfr. Cass., V, n. 1892/2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1763/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro Zaccagna Massimo i N T i rt ATO 1-controricorrentel1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana, Firenze, n. 93/24/2013 pronunciata il 18 febbraio 2014 e depositata il 26 novembre 2013, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Co:

Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Il contribuente, professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, veniva attinto da un atto impositivo avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione pari a euro 16.512,00, emessa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 241/97. L'Ufficio contestava invero la tardiva trasmissione, in tempi diversi, di n. 32 dichiarazioni dei redditi relativi all'anno d'imposta 2004, trasmesse con n. 32 files distinti, oltre il 90 0 giorno di scadenza previsto per la presentazione.

2. Il professionista adiva così il giudice di prossimità, censurando l'illegittimità dell'atto impugnato per errata applicazione del cumulo materiale in luogo di quello giuridico.

3. La tesi dell'Ufficio, secondo cui la condotta sanzionata non era ascrivibile ad una sola azione od omissione ma a più azioni - n. 32 invii tardivi - con conseguente applicazione del cumulo materiale, veniva disattesa dalla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando in euro 1.032,00 la sanzione irrogabile al contribuente in applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/92.

4. Il giudizio di appello promosso dall'Ufficio, nel quale il contribuente non si costituiva, esitava in senso sfavorevole all'Amministrazione finanziaria.

5. Insorge con ricorso l'Avvocatura generale dello Stato che svolge un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente. CONSIDERATO 11 - 1763-2015 - 30/09/2021 MMF 1.11 patrono erariale avanza censura ex art. 360, co. 1, n 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 472/1997 e della legge finanziaria n. 296/2006 1.1 In buona sostanza la parte ricorrente critica la decisione della Corte fiorentina nella parte in cui ha avvallato l'applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 472/97 che disciplina il cumulo giuridico, non potendosi ravvisare nella fattispecie in esame l'ipotesi di concorso materiale o formale delle violazioni previsto dall'art. 12 citato (erroneamente indicato in ricorso come art. 12 d.lgs. 296/2006) ed ivi richiamando la precedente pronuncia di questa Corte n. 23123/2013. Il ricorso è infondato.

2. In materia «... questa Corte ha recentemente affermato anche l'ulteriore principio, contrario a quello pronunciato con la decisione n. 23123/2013 rimasta isolata, secondo cui nel caso di plurimi "files" di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell'intermediario non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in forza del principio del "favor rei" (Cass. n. 4458 del 2017). A ciò aggiungasi l'applicazione generale di detto principio anche in virtù del nuovo comma 7 bis dell'art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006 secondo cui "L'adozione dei provvedimenti sanzionatori... di competenza dell'Agenzia delle entrate.., è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472..., ad eccezione del comma 2 dell'art. 16".

Il rinvio ai principi generali recati dal d.lgs. n. 472 del 1997, con l'unica esclusione della preventiva notifica dell'atto di contestazione previsto dal comma 2 dell'art. 16 di tale decreto, comporta che nella determinazione della sanzione in parola debba trovare applicazione anche il principio del "favor rei" di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. Ne consegue che ove uno dei soggetti indicati nel d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 3, comma 3, incorra in più violazioni del d.lgs. n 241 del 1997, art. 7 bis (in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni) avendo 11-1763-2015-30/09/2021 MMF omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, trova applicazione il d.lgs. n. 472 del 1997 art. 12 (cfr.

Cass. Sez. V, n. 27059/2017)» (Cfr. Cass., V, n. 1892/2021).

3. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto. Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata esplicazione di attività difensiva da parte dell'intimato. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Rilevato che risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.