Cassation court dismisses tax appeal for inadmissibility due to lack of specificity and irrelevant error in notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that new evidence submitted in the appellate stage was improperly admitted and that the notification of tax notices was legally defective. The court rejected these claims because the new documents did not alter the subject matter, the notification defect lacked necessary specificity, and the alleged error in tax reference was irrelevant to the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 comma 2 d.lgs. 546/1992; Art. 7 legge 890/1982; Art. 134 cod. proc. civ.: New evidence in appeal is admissible if it does not introduce new claims, and appeals lacking specific factual details or relying on irrelevant errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
6 ORDINANZA sul ricorso 26944/2016 proposto da: Nugnes Raffaele, elettivamente domiciliato in Roma Via Cunfida 20 presso lo studio dell'avvocato Oliveti Francesco che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Equitalia Sud Spa, - intimata - nonchè contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n: 3723/2016 della COMM.TRIB.REG.• CAMPANIA, depositata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere dott.
MAISANO GIULIORilevato che: con sentenza n. 3723/29/16 pubblicata il 19 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. agente per la riscossione per la provincia di Caserta, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 7423/7/2014 che aveva accolto il ricorso proposto da Nugnes Raffaele avverso gli avvisi di intimazione n. 02820139035943203000 e n. 02820139035943304000 relativi ad IRPEF ed altri tributi relativi all'anno 2007 a lui notificati da Equitalia Sud s.p.a.; la CTR, in particolare, aveva considerato che l'Agenzia delle Entrate, terza chiamata in causa, aveva provato la notifica degli atti presupposti degli avvisi di intimazione impugnati, producendo idonea documentazione in sede di appello; che Nugnes Raffaele ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi; che l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; che Equitalia Sud s.p.a.
è rimasta intimata. Considerato che: con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si assume che la produzione in base alla quale è stata decisa la controversia, sarebbe inammissibile perché proposta tardivamente non essendo stata colposamente prodotta in primo grado; che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per la nullità della notifica degli atti presupposti non notificati a mani del destinatario e senza la prevista successiva raccomandata informativa; che con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'ad. 134 primo comma n. 4 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ. lamentando l'assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata che, fra l'altro, fa riferimento alla notifica di atti diversi da quelli presupposto degli avvisi di intimazione di cui è causa; che il primo motivo è infondato.
L'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di documenti nuovi in appello purchè non introducano domande o eccezioni nuove. Nel caso in esame la documentazione è costituita dalla prova delle notifiche contestate dall'originario ricorrente, e quindi non introduce alcuna domanda nuova che allarghi o modifichi il thema decidendum, ma inerisce proprio al motivo che aveva indotto il primo giudice ad accogliere il ricorso (in termini Cass. 25 marzo 2011, n. 6921); che il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; in particolare non viene precisata la modalità della notifica contestata e, soprattutto in ordine alla necessità della c.d. raccomandata informativa, è necessario stabilire le concrete modalità di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, mentre il ricorrente nulla precisa al riguardo; che il terzo motivo è pure inammissibile in quanto l'eventuale errore nell'indicazione dei tributi a cui si riferiscono gli avvisi di intimazione impugnati è irrilevante ai fini del decidere la questione controversa vedente sulla notifica degli atti in questione; che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.800,00; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Cos' deciso in Roma il 27 set