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Ordinanza — n. 34270/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed late document production violation but allowed appeal on evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34270/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the first ground alleging a violation of procedural rules regarding apparent reasoning but allowed the second ground concerning the admissibility of documents produced late in the proceedings. The taxpayer argued that documents submitted only at the hearing violated tax law, while the tax authority claimed the lower court erred by not addressing this specific procedural defect. The court ruled that once documents entered the appellate record, they became admissible regardless of timing, requiring the lower court to evaluate their probative value rather than dismissing them solely for late production.

Regesto Legislator

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Art. 32 comma 4 DPR 600/73; Art. 52 comma 5 DPR 633/72: Documents produced late in the proceedings are admissible in appeal without new production, and the appellate court must examine their probative value rather than dismissing them solely for untimeliness.

Parole chiave

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tax appeal procedure late document production evidence admissibility probative value assessment procedural violation costi della campagna prestazioni pubblicitarie spese commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 4 DPR 600/73
e prodotti in giudizio in violazione dell'art. 32 d.
Art. 52 comma 5 DPR 633/72
Art. 36 comma 2 n. 4 d. Igs. 546/92
Considerato che - Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) "Violazione dell'art. 36, comma 2, n.
Art. 112 c.p.c.
546/92 - Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (in relazione all'art.
Art. 109 TUIR
3 c.p.c.)"; 3) "Violazione dell'art. 109 TUIR e degli artt.
Art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/73
2697,2700 e 2709 c.c.; violazione dell'art. 39, comma 1, lett.
art. 112 c.p
546/92 - Violazione dell'art. 112 c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6258-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COM.SIDER SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1631/2014 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST. di FOGGIAdepositata il 14/7/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia n. 1631/27/14, depositata il 14.7.2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che - Com Sider srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento -relativo all'anno 2005 e fondato su PVC redatto dalla G.d.F.- recante recupero a tassazione di costi di pubblicità in quanto non supportati dai relativi contratti da cui poter desumere la natura delle prestazioni con conseguenti maggiori tributi a titolo di Ires, kap ed Iva. - Avverso la sentenza con cui la CTP di Foggia accoglieva il ricorso per effetto della documentazione prodotta dalla contribuente, l'Ufficio proponeva appello sul rilievo che la documentazione de qua era stata prodotta dalla società solo in sede di udienza -produzione, peraltro, omessa anche in sede di verifica- in violazione dell'art. 32 del d.

Igs. 546/92. - Nel giudizio di appello la società non si costituiva. - La CTR confermava la sentenza di primo grado. - Per la cassazione della sopra menzionata sentenza, l'Agenzia delle entrate propone ricorso nei confronti sia della società (nel frattempo in liquidazione) che del socio unico. - Parte intimata non si è costituita. Considerato che - Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) "Violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d. Igs. n. 546/92 - Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.)"; 2) "Violazione degli artt. 32, comma 4, DPR n. 600/73 e 52, comma 5, DPR 633/72 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)"; 3) "Violazione dell'art. 109 TUIR e degli artt. 2697,2700 e 2709 c.c.; violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/73 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)".

Il primo motivo -con il quale la ricorrente denuncia vizio di motivazione apparente- non è fondato. _ La sentenza è infatti, sia pure succintamente, motivata: la CTR ha dato conto compiutamente del proprio convincimento richiamando le motivazioni della sentenza di primo grado, esplicitando le ragioni della dichiarata condivisione delle stesse e arricchendo queste ultime con ulteriori argomentazioni. - Con il secondo motivo, l'Ufficio lamenta che il giudice di secondo grado non si è pronunciato sulla censura formulata nell'atto di appello e relativa alla inutilizzabilità di documenti non esibiti in sede di verifica della G.d.F. e prodotti in giudizio in violazione dell'art. 32 d.

Igs. 546/92 (solo in sede di udienza di discussione della causa). - La doglianza è fondata per le ragioni che di seguito si espongono. - I documenti depositati tardivamente in primo grado sono utilizzabili in appello senza efig necessità che siano nuovamente prodotti, essendo essi ormai entrati ad ogni legittimo effetto nel procedimento di appello. Da ciò consegue che la CTR avrebbe dovuto esaminare la portata probatoria dei contratti e della documentazione prodotta fuori termine, atteso che l'Ufficio ha incentrato l'appello (per come si legge a pag. 2 della sentenza impugnata) esclusivamente sulla intempestività della produzione documentale. - Il terzo motivo resta assorbito. - Conclusivamente, il secondo motivo va accolto, il primo rigettato e il terzo assorbito; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.

P. Q. M. Accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione. Roma, 25 giugno 2021 Il presidente Biagio yirg