Cassation court allows tax agency's claim for import VAT, overturning lower court's lack of standing ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that had dismissed its claim for import VAT. The lower courts had previously ruled that the tax agency lacked standing to collect these taxes, arguing they were actually customs duties. The court reversed this by citing recent European Union jurisprudence establishing that import VAT is a tax, not a customs duty, thereby granting the tax agency the necessary legal standing to pursue the collection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50 bis, comma 5, D.L. n. 331/93; Art. 70, comma 1, DPR n. 633/72; Art. 62, commi 1 e 2, D.Igs. n. 500/99: The tax agency possesses standing to assess and recover import VAT because EU law classifies it as a tax rather than a customs duty, applicable when importation precedes consumption.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24246-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE 2021 DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 4386 - ricorrente - contro CONFEZIONI GEPARD DI STRIGNANO ANGELA & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO OPERAMOLLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 518/2015 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 12/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 518/2015 depositata il 12.3.2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che - La società Gepard snc proponeva distinti ricorsi avverso avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2006 e 2007, con cui l'Ufficio accertava, ai sensi dell'art. 54 comma 4 DPR 633/1972, importi dovuti a titolo di Iva all'importazione, oltre interessi e sanzioni, sulla base di un PVC, redatto in conseguenza di un controllo incrociato effettuato dalla G. d.
F. presso la società Work System srl, a tenore del quale la società contribuente sopra menzionata ".....aveva indebitamente utilizzato il deposito fiscale gestito virtualmente dalla società Work System srl di Bari sottraendo merci al pagamento di diritti di confine dovuti all'atto dell'importazione omettendo il versamento dell'Iva...". - Deduceva la contribuente la carenza di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate in favore dell'Agenzia delle Dogane, oltre ad una serie di censure relative al merito della pretesa erariale; resisteva l'Ufficio. - La Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva i ricorsi -previa riunione dei medesimi- con sentenza, che, gravata di appello da parte dell'Ufficio, era confermata dalla CTR, la quale ribadiva la carenza di legittimazione in capo alla Agenzia odierna ricorrente, ritenendo assorbite tutte le altre questioni. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste con controricorso -illustrato da memoria- la società contribuente.
Considerato che - Il ricorso consta di un unico motivo che reca: "Violazione dell'art. 50 bis, comma 5, D.L. n. 331/93 conv. in L. n. 427/93, dell'art. 70, comma 1, del i DPR n. 633/72, dell'art. 62, commi 1 e 2, del d. Igs. n. 500/99 e degli artt.2729 e 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.).". La questione verte sulla legittimazione, o meno, dell'Agenzia delle Entrate all'accertamento e al recupero dell'IVA all'importazione. - L'ufficio ha contestato alla società contribuente l'indebita utilizzazione di un deposito fiscale gestito virtualmente da altra società; entrambe le sentenze di merito hanno accolto le deduzioni della contribuente affermando il difetto di legittimazione in capo all'Agenzia delle Entrate. - Ritiene il collegio di dare continuità ad una serie di pronunce della Corte - a partire dall'anno 2016- le quali hanno rivalutato la vicenda per cui è causa rispetto all'orientamento precedente adottando una interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha stabilito che VIVA all'importazione non ha natura di dazio doganale ma di tributo; la competenza dell'Agenzia delle Dogane, invero, si configura esclusivamente quando vi è coincidenza tra l'immissione in libera pratica e la sua immissione in consumo e non invece quando la prima precede temporalmente la seconda (cfr., ex multis e di recente, Cass.24.7.2019 n. 19987) - Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.
P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione. Roma, 25 giugno 202