Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34184/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension tax exemption claim for NATO ex-employee based on strict statutory interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34184/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giovanni Conte's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision to tax his NATO pension. The court held that the 1962 tax exemption statute applies strictly to 'employees' receiving 'salaries and emoluments' during active employment, not to pensioners. Consequently, the pension was deemed taxable under general fiscal laws and international agreements, overriding the specific exemption clause.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8, lett. c), d.P.R. 18/09/1962, n. 2083; The tax exemption for NATO personnel applies strictly to active employees receiving salaries and emoluments, excluding pensioners whose benefits are subject to general taxation rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
NATO pension taxation tax exemption statute strict statutory interpretation active employment status Cassation dismissal divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero tassa d'esenzione dall'obbligo militare imposta sugli stipendi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8, lett. c), d.P.R. 18/09/1962, n. 2083
La CTR, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale, aveva ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 8, lett. c), d.P.R. 18/09/1962, n. 2083, non trovava applicazione per il trattamento pensionistico, per il quale, anche a norma del Regolamento pensionistico delle cd.
Art. 149, comma 3, cod. proc. civ.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica è priva di pregio, atteso che, a mente del terzo comma dell'art. 149 cod.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La difesa del ricorrente deduce, in primo luogo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge (art.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La difesa del ricorrente deduce, in primo luogo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 149 cod. proc. civ
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica è priva di pregio, atteso che, a mente del terzo comma dell'art. 149 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 705 del 2019
§ 14, Sez. 5, n. 705 del 2019 e Sez.
Sez. 6, n. 2345 del 2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14459/2015 R.G., proposto da: Giovanni Conte, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Neroni Mercati, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Teulada n. 55, giusta procura speciali alle liti apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore. ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente Avverso la sentenza n. 7057/37/14 della Commissione tributaria Regionale del Lazio (di seguito, CTR), depositata in data 24/11/2014 e non notificata; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita D'Angiolella nella camera di consiglio del 16 settembre 2021. Ritenuto che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente, Giovanni Conte, avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEF, il reddito da pensione percepito da Giovanni Toce quale ex dipendente della N.A.T.O.

2. La CTR, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale, aveva ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 8, lett. c), d.P.R. 18/09/1962, n. 2083, non trovava applicazione per il trattamento pensionistico, per il quale, anche a norma del Regolamento pensionistico delle cd. "Organizzazioni Coordinate", le pensioni erogate ai dipendenti di tali organizzazioni in pensione doveva essere assoggettate ad imposizione.

3. Avverso la sentenza della CTR, Giovanni Conte ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. Giovanni Conte ha presentato memoria telematica.Considerato che:

1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica è priva di pregio, atteso che, a mente del terzo comma dell'art. 149 cod. proc. civ., la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consecirna del plico all'ufficiale giudiziario, consegna che nella specie risulta avvenuta in data 18 maggio 2015 (v. ricevuta presentazione atto Unep, Corte di Appello di Roma) e, quindi, nel termine di sei mesi per l'impugnazione in cassazione della sentenza della CTR, depositata in data 24/11/2014.

2. La difesa del ricorrente deduce, in primo luogo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge (art. 8, lett. c), d.P.R., 18/09/1962, n. 2083 e artt. 1 e 12 disp. att. legge in generale) per non aver la CTR considerato lo "status" di Giovanni Conte di dipendente dei cd. Quartieri Generali Interalleati, "status" in base al quale, ai sensi dell'art. 8, d.P.R. n. 2083 del 1962, godeva dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi corrisposti dai predetti Quartieri e, quindi, anche di quanto percepito a titolo pensionistico essendo tale trattamento soggetto alle diverse regole dei regolamenti vigenti per gli organismi N.A.T.O. 2.1.

Deduce inoltre, ai sensi del n. 5 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., «l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, circa i fatti controversi e decisivi del giudizio", quali i fatti relativi alla natura giuridica della cd. "pension"», non avendo la CTR «fornito alcuna argomentazione normativa sulla natura differita della pensione, ovvero del perché la "pension" debba essere considerata, giuridicamente, in modo di difforme dalla retribuzione, stante il fatto che entrambe sono state erogate dallo stesso ente Organizzazione Internazionale NATO.».

3. Il ricorso è infondato.3.1. La questione posta col primo mezzo è superata dal condivisibile arresto monofilattico di questa Corte secondo cui, in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l'esenzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo (cfr., Sez. 5, 15/01/2019, n. 705;

Sez.6-5, 03/02/2021; Sez. 6, 16/09/2020 n. 19287; Sez. 5, 29/05/2020 n. 10231; Sez. 5, 18/8/2004, n. 16098). 3.2. Ed invero, in senso contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente - che fa leva sui principi di diritto espressi da pronunce delle Sezioni Unite (cfr., n. 3059 del 1/3/2003) e della Sezione lavoro di questa Corte (Sez. Lav., 27/4/1994, n. :3995; Sez, Lav., 19/7/2002, n. 10162; Sez. Lav., 19/5/1995, n. 5505) secondo cui la funzione previdenziale di una prestazione pecuniaria non è sufficiente per qualificare di natura previdenziale il credito, occorrendo invece che sussista l'elemento strutturale della sua inerenza ad un rapporto giuridico distinto da quello di lavoro, ancorché connesso, così che i trattamenti di pensione corrisposti dallo stesso datore di lavoro, e non da un centro autonomo d'imputazione di un distinto rapporto previdenziale, hanno natura di "retribuzione differita", costituendo l'oggetto di obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'emolumento aggiuntivo, sulla base di tale orientamento, sfugge alla normativa che regola le pensioni e viene sottoposto alle norme tipiche del rapporto di lavoro in corso di svolgimento - va rilevato che l'art. 8, comma 1, lett.

c) del citato d.P.R. n. 2083 del 1962, perimetra l'applicabilità del beneficio agli stipendi ed agli "emolumenti" percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo. Tale norma, infatti, presuppone per l'applicabilità del beneficio, due condizioni tassative, ossia, in primo luogo, che si tratti di «redditi derivanti da stipendi ed emolumenti», e in secundis, che essi siano corrisposti al personale civile «dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali». 3.3.

Né è errato - come sostiene il ricorrente - il riferimento ad adiuvandum fatto dalla CTR alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16/12/2009, n. 285/E, la quale, in linea con l'interpretazione qui condivisa, ha esplicitato che la limitazione normativa agli "emolumenti" percepiti in costanza del rapporto lavorativo, trova la sua ratio nella funzione stessa della norma che ha lo scopo di prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura, della quale fa parte il personale in servizio per cui tale regime agevolativo non trova applicazione per coloro che non vi prestano più la loro opera. 3.4.

Egualmente non è pertinente l'interpretazione che il ricorrente offre dei Regolamenti internazionali vigenti in materia. Ed invero, va rilevato, in primo luogo, che il Regolamento pensionistico delle "Organizzazioni Coordinate", tra le quali rientra la N.A.T.O., ed in particolare la disciplina dettata dall'art. 42 di detto Regolamento ("Pensioni soggette alla legislazione fiscale nazionale"), rafforza l'interpretazione cui qui si dà seguito, laddove si prevede, al comma 1, che «la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese» (comma 1), ossia sono assoggettate ad imposizione nello Stato di appartenenza in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso, così confermando che non introduce affatto, per quanto attiene al trattamento tributario delle pensioni erogate ai dipendenti della N.A.T.O., una disciplina difforme rispetto a quanto già previsto dalle fonti internazionali N.A.T.O. (cfr., Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951, ratificato con legge n. 1126 del 10 novembre 1954, il cui art. 19 utilizza i termini "salaries and emoluments", e non "pension", come pure dall'art. X della Convenzione di Londra del 1951, ratificata con legge n. 1335/1955, e dall'art. 7 del Protocollo di Parigi del 28.8.1952, ratificato con legge del 30/11/1955, n. 1338). 3.5.

D'altro canto, la specialità di tale disposizione è, ulteriormente avvalorata dalla considerazione che lo schema pensionistico applicato alle cd. "organizzazioni coordinate" prevede anche il meccanismo del tax adjustment, ovvero del rimborso ai pensionati delle organizzazioni di circa il 50 per cento delle imposte sul reddito pagate sulla pensione, con ciò riconoscendo implicitamente la legittimità della tassazione delle pensioni stesse (cfr. § 14, Sez. 5, n. 705 del 2019 e Sez. 6. 2345 del 2021 cit.). 3.6. Va ribadito, dunque, che poiché la disciplina dettata dalla legge del 1962 non può, discostarsi da quella sovranazionale emergente dal richiamato art. 42 del Regolamento pensionistico, in virtù del quale l'importo della pensione concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore residente, l'art. 8, comma 1, lett. e del d.P.R. n. 2083/1962 si configura come norma speciale di stretta interpretazione, il cui tenore letterale depone per l'applicabilità del beneficio solamente a coloro che rivestono la qualità di "impiegati" con riguardo esclusivamente agli "stipendi ed emolumenti" percepiti in costanza di rapporto di lavoro.

4. Il secondo motivo di gravame è inammissibile, considerati i principi consolidati di questa Corte secondo cui il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti, intesi in senso storico-naturalistico, rilevanti ai fini della decisione ma non l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, vizio che è invece riconducibile all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 360, cod. proc. civ., di cui si è detto sopra.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in complessivi euro 1400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così decis