Tax court process extinguished by deadline lapse under simplified procedure law; costs borne by advance payer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the simplified procedure defined in the October 2018 decree, but the statutory time limit expired without a request for continuance. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the costs of the advanced proceedings to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The simplified tax procedure extinguishes automatically upon the lapse of the statutory deadline if no request for hearing fixation is made, with costs remaining with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso iscritto al n. 25758/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; , contro Pallotti Sas di Pallotti Raffaele e C. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Romeo, ,con domicilio eletto in Roma, piazza Anco Marzio n. 25, presso lo studio dell'Avv. Angelo Remedia; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 34/03/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo THB03C700633/2010.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; \t rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti, ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 deil'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere ',45‘ l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con' il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estintO restano a carico della parte che le ha anticipate.
Pelik *coniai* IR ani Olkvniti nuota& DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO i