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Decreto — n. 34139/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties must request hearing to revive proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 34139/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to extend the timeline. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties do not request a hearing within the prescribed period, the tax process extinguishes automatically, and the requesting party must actively petition to fix a hearing date to revive the proceedings.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory time limit request for hearing Legislative Decree 119/2018 procedural termination costs allocation Corte di Cassazione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
T6X01PF00010, T6X01PF00013 e T6X01PF02750/2011, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
T6X01PF00010, T6X01PF00013 e T6X01PF02750/2011, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo ,si è 2., estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 28808/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Croce Davide, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Amato e Giuseppe Marini' con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 640/30/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

T6X01PF00010, T6X01PF00013 e T6X01PF02750/2011, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo ,si è 2., estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano' a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma • l 0 t Q '2 i Il P sidente DEPOSITATO