Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal against a regional tax commission decision because the underlying tax dispute extinguished on December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to request a hearing extension under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 before the deadline. Consequently, the court ruled the process terminated by law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: When parties fail to request a hearing extension within the statutory period for tax dispute resolution, the process extinguishes by operation of law, terminating the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 28552/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Diabuse Mario, in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante della cessata Sas De Franceschi Autonoleggi di Dibuse Mario 8t C. e De Franceschi Ornella in proprio e nella qualità di socio della cessata Sas De Franceschi Autonoleggi di Diabuse Mario & C, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cesare Glendi e Luigi Manzi, con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri n.5 , presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. .712/07/14, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. R4D020101659/2007.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 2_37 A ESTINTO IL PROCESSO Roma DE