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Decreto — n. 34122/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 34122/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The plaintiffs argued for a hearing under civil procedure rules, but the court found no valid request for extension was filed. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the plaintiffs bear the costs of the advanced litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing extension, with costs remaining on the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction statutory time limit hearing extension request litigation costs allocation civil procedure rules contenzioso tributario lite in materia di tariffa comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è 7)134 estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 21 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 15239/2018 R.G. proposto da Tucci Francesco, Tucci Pietro e Tucci Graziano, quest'ultimo in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Pizzeria F.11i Tucci s.a.s. di Tucci Graziano & C., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi e Marco Allena, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4726/10/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9D022A03222/2015, T9DCO2A04581/2015, T9501AH04513, T9501AH04514 e THF01H501983.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è 7)134 estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 21 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO PROCESSO Roma DEPOSITATO