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Ordinanza — n. 33971/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33971/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33971/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7410/2014 R.G. proposto da Sig. Gianni Federico, con gli avvocati Ivo e Fabio Basili, nel domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 28 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata -e difesa dalt'Avvocatufa -Generale-dello Stato, con dó-micilio ex-lege in -R-ofn-a-, alla via dei-Portag-h-esi- intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio - Roma, n. 684/01/13, pronunciata il 8 ottobre 2013 e depositata il 12 novembre 2013, non notificata.

Regesto Legislator

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art. 370 c.p; Ordinanza — n. 33971/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal Cdi;sMarcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. Il Fisco intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c. ma a mezzo di semplice e tardivo "atto di costituzione" depositato ai soli dichiarati fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica e quindi inidoneo all'insorgenza di quei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite (cfr.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente sgravio fiscale successivo differimento dell'imposizione inoltro della dichiarazione fiscale adesione tardiva assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 370 c.p
Il Fisco intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7410/2014 R.G. proposto da Sig. Gianni Federico, con gli avvocati Ivo e Fabio Basili, nel domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 28 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata -e difesa dalt'Avvocatufa -Generale-dello Stato, con dó-micilio ex-lege in -R-ofn-a-, alla via dei-Portag-h-esi- intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio - Roma, n. 684/01/13, pronunciata il 8 ottobre 2013 e depositata il 12 novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal Cdi;sMarcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. Il Fisco intimato - non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c. ma a mezzo di semplice e tardivo "atto di costituzione" depositato ai soli dichiarati fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica e quindi inidoneo all'insorgenza di quei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite (cfr.

Cass. sez. I, n. 9672/2021, n. 9601/2021) - non gode delle garanzie che l'art art. 372, secondo comma, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass. S.U., n. 19980 del 23/09/2014, Rv. 632161 - 01).

2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 - 01). PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse. -Spese campe-nea Così deciso in Rom