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Ordinanza — n. 33890/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses VAT fraud appeal, ruling tax authority failed to prove taxpayer's subjective awareness of the scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33890/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision to dismiss VAT fraud charges. The taxpayer argued that the tax office failed to prove her subjective awareness of the fraudulent pallet trading scheme, while the authority contended she should have known due to her professional duties. The court held that the administration must prove both the objective fictitiousness of the supplier and the taxpayer's conscious participation, which was not demonstrated by the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 19 DPR 633/1972; Art. 1176, 2697 c.c.: In VAT fraud cases involving subjectively non-existent invoicing, the tax administration bears the burden of proving not only the objective fictitiousness of the supplier but also the taxpayer's subjective awareness of the evasion scheme.

Parole chiave

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VAT fraud subjective awareness burden of proof tax evasion fictitious invoicing tax administration Cassazione sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 19 DPR 633/1972
la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del DPR 633/1972 e degli artt.
Art. 1176, comma 2 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Motivi della decisione RGN 22632/15 1.Con il motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R.
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Testo completo

nte Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22632/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12 è domiciliata. - ricorrente - Contro Campana Antonia Maria in proprio e quale titolare della ditta omonima, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Costanzo presso il cui studio in Roma, Largo L. Antonelli, 10 è elettivamente domiciliata per procura specia in calce al controricorso.RGN 22632/15 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.509/36/15, depositata il 16.2.2015.

Udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 9.7.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Ritenuto in fatto Nel corso di una indagine denominata "Progetto pallets", finalizzata a contrastare il fenomeno delle false fatturazioni nell'ambito del sistema di commercializzazione dei pallets, emergeva che Antonia Campana aveva contabilizzato e dedotto fatture passive ricevute dalla Seraf imballaggi la quale risultava sconosciuta presso la sede operativa indicata, priva di mezzi e di risorse in grado di giustificare i servizi resi, nonché inadempiente agli obblighi dichiarativi.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle risultanze emerse nel corso del contraddittorio, notificava alla contribuente due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007 recuperando a tassazione l'Iva detratta. La contribuente impugnava gli avvisi e la CTP di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi. Contro la decisione proponeva gravame la contribuente e la CTR della Lombardia, con sentenza n.509/36/15 depositata il 16.2.2015, accoglieva l'appello sul presupposto che non fossero stati forniti elementi atti a sostenere né il coninvolgimento, né la consapevolezza della contribuente di una frode fiscale.

Avvero la sentenza della Commissione Tributaria Regionale l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste la contribuente con controricorso. Motivi della decisione RGN 22632/15 1.Con il motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del DPR 633/1972 e degli artt. 1176 comma 2 e 2697 c.c. Lamenta che la CTR non aveva fatto buon governo della distribuzione dell'onere della prova in caso di fatturazione soggettivamente inesistente. La censura non è fondata. «In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (Cass., n. 9851/2018;

Cass. 3083/2021). La CTR ha osservato che la contribuente, pur non intervenendo sull'asserita inesistenza della dotazione personale e strumentale adeguata alla cessione dei pallets usati da parte della Seraf Imballaggi aveva affermato che "i pallets le venivano consegnati e, a RGN 22632/15 volte, li ritiravano i propri dipendenti presso un sito (via Bonfadini) la cui riferibilità alla ditta Seraf Imballaggi è confermata dall'indagine penale per abusiva occupazione di spazio pubblico alla quale era stata assoggettata la titolare di quest'ultimo.

Le modalità di consegna dei pallets evidenziata dalla contribuente, consegna che era effettivamente avvenuta non essendo stata contestata l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e la circostanza che detti beni fossero usati, affievolisce la capacità presuntiva come l'essenza della dotazione produttiva da parte della ditta fornitrice in quanto, nel commercio dei beni usati (stando all'avviso di accertamento, provenienti da sotrazioni illecite operate dagli addetti ai magazzini della grande distribuzione) i trasporti potevano essere materialmente effettuati dagli stessi raccoglitori per contro di Seraf Imballaggi", operazione confermata dai pagamenti effettuati con assegni emessi in favore di tale ditta.

La CTR ha inoltre evidenziato che non facevano ritenere il contrario le altre circostanze evidenziate dall'ufficio; in particolare la mancata indicazione sui documenti di trasporto, del luogo di ritiro dei pallets -prevista solo in caso di documentazione differita, la mancata tenuta della contabilità di magazzino in quanto la contribuente non aveva raggiunto il volume di affari previsto per la sua tenuta, le non rilevanti dimensioni della ditta Campana che giustificavano una gestione informale dei rapporti con alcuni fonitori - trattandosi di pallets usati.

L'identità grafica delle fatture e dei documenti di trasporto, poi, non coinvolgeva la contribuente che era solo destinataria di quei documenti. La CTR ha quindi concluso che la Campana "non poteva ritenersi scientemente partecipe di una attività fraudolenta neppure sulla base dei pochissimi acquisti di pallets contabilizzati dal fornitore e RGN 22632/15 dall'omesso versamento dell'iva a lei addebitata in via di rivalsa in quanto dagli atti non emerge che ella potesse ingerirsi nella gestione della sua controparte commerciale. In sintesi l'amministrazione non ha fornito attendibili riscontri indiziari circa l'assenza di buona fede della contribuente, carenza che ha indotto anche il giudice penale ad assolvere tanto il titolare della ditta Seraf Imballaggi, quanto l'odierna contribuente avendo ritenuto che le anomalie e le incongruenze evidenziate pure negli avvisi di accertamento per cui è causa erano validi spunti investigativi meritevoli di approfondimento istruttorio ma non assurgevano di per sé soli ad indizi gravi, precisi e concordanti in direzione di una condanna...." La CTR, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte ha, dunque, escluso tanto l'esistenza degli indizi della partecipazione che della consapevolezza della contribuente.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €7.800,00 oltre €200,00 per esborsi e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.RGN 22632/15 Così deciso nella Camera di consiglio del 9.7.2021 Il