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Ordinanza — n. 33889/2021 — snciv Generato dall'IA

Court annuls tax collection notice due to lack of proof for prior notification letter deposit at post office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33889/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the tax collection notice because the tax authority failed to prove the prior notification letter was deposited at the post office. The taxpayer argued that without this proof, he could not have known his debt amount and paid it timely. The Court ruled that merely proving the letter was sent is insufficient; the receipt of deposit must be proven to ensure the right of defense.

Regesto Legislator

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Art. 8 of Legislative Decree No. 890/1982; Art. 24 and Art. 111, para. 2 of the Constitution: In tax notification via post, if the act is not delivered due to refusal or absence, perfection requires proof of the receipt of the deposit notice (C.A.D.), not just the sending of the prior information letter.

Parole chiave

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tax notification procedure post office deposit proof right of defense prior information letter annulment of tax notice constitutional interpretation tax collection enforcement corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 8 of Legislative Decree No. 890/1982
civ., dell'art. 8 della Legge n.
Art. 24 of the Constitution
Art. 111, para. 2 of the Constitution
Art. 384, para. 2 of the Code of Civil Procedure
Il ricorso proposto da Franco Michelis deve essere pertanto accolto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod.
art. 2697 cod. civ
civ., il contribuente contesta la violazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. L, 20.6.2019, n. 16601
C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa", Cass. sez. L, 20.6.2019, n. 16601, conf.
Cass. sez. V, 21.2.2019, n. 5077
Cass. sez. V, 21.2.2019, n. 5077.
Cass. SS.UU., 15.4.2021, n. 10012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Michelis Franco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dagli Avv.ti Antonio Lovisolo, del foro di Genova, e Francesco D'Ayala Valva, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, al viale Parioli n. 43, in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - resistente - avverso la sentenza n. 894, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova, il 25.2.2014, e pubblicata il 4.9.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. l'Agenzia delle Entrate notificava a Franco Michelis, 1'11.5.2011, la cartella di pagamento n. 052 2011 00034041 62, attinente alla imposizione su redditi soggetti a tassazione separata, in conseguenza di una cessione di azienda, in relazione all'anno 2007. La cartella riportava l'importo della tassazione dovuta in conseguenza della plusvalenza conseguita, che il contribuente non contestava, ma anche aggravi per interessi, sanzioni pecuniarie ed altri accessori, che il ricorrente riteneva, invece, non essere dovuti.

2. Franco Michelis impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, censurando che nessuna sanzione o accessorio del credito tributario poteva essergli richiesto mediante una cartella esattoriale che non era stata preceduta dalla notifica di alcun atto prodromico, con la conseguenza che solo mediante la notificazione della cartella esattoriale aveva potuto conoscere l'ammontare del suo debito, come calcolato dall'Ente impositore, ed aveva tempestivamente provveduto a versare tutto quanto dovuto per la sorta capitale.

La CTP riscontrava che, effettivamente, non si rinveniva in atti la prova della ricezione e, invero, neppure dell'invio della raccomandata informativa che l'Incaricato per la riscossione avrebbe dovuto indirizzare alla parte, la quale non era stata rinvenuta in sede di tentata consegna della prima raccomandata contenente l'avviso di liquidazione. In conseguenza riteneva fondato il ricorso proposto dal contribuente ed annullava, nella parte richiesta, la cartella esattoriale impugnata.3. L'Agenzia delle Entrate spiegava ricorso avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, affermando la regolarità della procedura di notificazione del prodromico avviso di liquidazione.

La CTR affermava che, trovando applicazione nel caso di specie la disciplina del regolamento postale sulle raccomandate, la quale prevede, nell'ipotesi di mancato reperimento del destinatario, solo la procedura di compiuta giacenza, nel caso di specie regolarmente compiuta, e non prevede l'invio di ulteriori raccomandate, la notificazione della cartella di pagamento doveva ritenersi regolarmente perfezionata. In conseguenza riaffermava la piena validità ed efficacia dalla cartella esattoriale impugnata.

4. Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha proposto ricorso per cassazione Franco Michelis, affidandosi a due strumenti di ricorso. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale udienza di trattazione pubblica del processo. Il ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 8 della Legge n. 890 del 1982 e dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, nonché degli artt. 36 bis e 60, comma 4, del Dpr. n. 600 del 1973 ed 1, comma 412, della legge n. 311 del 2014, in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che risulti sufficiente la spedizione di una raccomandata postale per poter affermare che il documento in essa contenuto sia stato regolarmente notificato al destinatario ai sensi di legge.2.

Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, e dell'art. 40 del Dpr n. 655 del 1982, in cui è incorsa l'impugnata CTR per aver ritenuto perfezionata la notificazione postale dell'avviso di liquidazione al contribuente in conseguenza della sua mera spedizione mediante una raccomandata postale, senza alcun riscontro degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, tra cui l'invio della "(seconda) raccomandata informativa con avviso di ricevimento (c.d.

CAD)" (ric., p. 10).

3. Mediante i suoi motivi di ricorso il contribuente contesta, in relazione ad una pluralità di profili, l'invalidità della procedura di notificazione postale dell'avviso di liquidazione adottata dall'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che tutto quanto successivamente richiesto dall'Ente impositore per sanzioni, interessi ed altri accessori del credito, risulterebbe non dovuto, essendo stato tempestivamente estinto il debito in relazione all'importo del tributo dovuto, non appena portato a conoscenza del contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In materia di modalità della notificazione mediante servizio postale si sono contesi il campo, in un passato anche recente, due orientamenti. L'uno affermava che "la notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della I. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd.

C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione", Cass. sez. VI-V, 2.3.2017, n. 6242, conf.Cass. sez. V, 30.1.2019, n. 2638. Altro orientamento affermava invece che "in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa", Cass. sez. L, 20.6.2019, n. 16601, conf. Cass. sez. V, 21.2.2019, n. 5077. Entrambi gli orientamenti, pertanto, affermavano che occorre comunque, in sede di notificazione postale, quanto meno la prova della spedizione della raccomandata informativa, c.d. CAD, e la tesi sostenuta dalla CTR risulta comunque non condivisibile. 3.1.

L'esposto contrasto di giurisprudenza è stato poi risolto dalle Sezioni Unite, le quali hanno, condivisibilmente e di recente, statuito che "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa", Cass. SS.UU., 15.4.2021, n. 10012.Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate non ha mai neppure affermato, e tantomeno provato, che, a seguito del mancato reperimento del contribuente e del deposito del plico presso l'ufficio postale, a Franco Michelis sia stata spedita una raccomandata informativa, e che la stessa sia stata ricevuta. Ne consegue che le censure proposte dal contribuente appaiono fondate e devono essere accolte. 3.2.

Per completezza, inoltre, merita di essere ricordato che tra gli atti a disposizione di questa Corte di legittimità si rinviene copia di una stampata relativa alla tentata notifica della (prima, e pacificamente unica) raccomandata indirizzata al contribuente, apparentemente estratta da un archivio informatico, e non, almeno in copia, la cartolina relativa al tentato recapito di questa raccomandata, contenente l'avviso di liquidazione.

4. Il ricorso proposto da Franco Michelis deve essere pertanto accolto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., la Corte può decidere nel merito, annullando la cartella di pagamento impugnata in relazione ad ogni altro elemento diverso da quanto dovuto a titolo di Irpef, tributo già onorato. Rilevato che nella evoluzione giurisprudenziale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito, la condanna secondo soccombenza resta limitata al giudizio di legittimità. La Corte,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da Michelis Franco e, decidendo nel merito, annulla l'originario atto impositivo. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva misura di C 2.300,00 per compensi, alle spese generali nella misura del 15%, e ad C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; compensa le spese dei gradi