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Ordinanza — n. 33791/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after taxpayer unilaterally withdrew from simplified tax payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33791/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer's unilateral declaration to join the simplified tax payment procedure resulted in a loss of interest. Although the declaration was accepted by the collection agent, it lacked the formal notification required by Article 390 of the Code of Civil Procedure to extinguish the proceedings. Consequently, the court ruled that the interest in deciding the case had ceased, rendering the appeal inadmissible despite the non-constitution of the defendants.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 3 comma 8 D.L. 119/2018; A unilateral declaration by a party to accept a simplified tax payment procedure, if not accompanied by the formalities of notification prescribed by Article 390 of the Code of Civil Procedure, does not extinguish the proceedings but causes the loss of interest in the decision, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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loss of interest simplified tax procedure unilateral declaration inadmissible appeal notification formalities tax collection procedural extinction rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 3 comma 8 del D.L. 23.01.18 n. 119
16-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2019
e 16-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 58/2019
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016
Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv.
Cass. n. 15980/2006
640420 - 01; Cass. n. 15980/2006); - nulla per le spese non essendosi i convenuti costituiti in giudizio.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27265/2014 R.G. proposto da: Spagnolo Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Isabella Perrone, elett. dom. presso quest'ultimo nello studio in Usmate Velate, via Leonardo da Vinci 27; -ricorrente - CONTRO Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Serlio 8/2, presso lo studio del procuratore Avvocato Domenico Albanese; -intimata- Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo 426 C/D; -intimata - 12 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1353/2014, depositata il 13 marzo 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik. RILEVATO CHE: - Spagnolo Salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1353/2014, depositata il 13 marzo 2014, che aveva accolto il ricorso di Equitalia Nord S.p.A. contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, aveva annullato l'atto di intimazione di pagamento per Iva 1993; - il ricorso è affidato a due motivi; i convenuti non si sono costituiti; - con istanza del 2 aprile 2021, il contribuente ha dichiarato di avere presentato, domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 3 comma 8 del D.L. 23.01.18 n. 119 (convertito con legge 17.12.2018 n. 136) e 16-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, accolta come da comunicazione dell'agente per la riscossione, e di rinunciare al giudizio; - la dichiarazione di rinuncia -quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio- se non è idonea a determinare l'estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), vale comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione della causa e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01; Cass. n. 15980/2006); - nulla per le spese non essendosi i convenuti costituiti in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021. Il Presidente Angelina-Mari