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Ordinanza — n. 33784/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal regarding 2009 property purchase included in 2005-2006 tax assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33784/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court partially accepted the taxpayer's appeal against a 2013 regional tax commission decision regarding 2005-2006 tax assessments. The taxpayer argued that a property purchase made in 2009 should not be attributed to earlier years, but the court found the new tax law applied retroactively to 2009. Consequently, the court quashed the lower court's judgment and remanded the case for a new hearing to properly apply the updated accounting rules.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 5 DPR 600/73; Art. 22 DL 78/2010: The new tax provision regarding property acquisitions effective from May 31, 2010, applies to acquisitions in 2009, prohibiting the retroactive fractionation of such costs into prior years for tax base calculation.

Parole chiave

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tax assessment retroactivity property acquisition attribution income tax base calculation fiscal year 2009 tax commission decision imputazione dei pagamenti deduzione fiscale delle spese d'acquisizione frazionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 5 DPR 600/73
Sostiene la ricorrente che l'Ufficio sarebbe incorso nella violazione dell'art. 38 comma 5 del d.P.R.
Art. 22 DL 78/2010
Art. 2 comma 2 DPR 322/1998
Va poi ricordato che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.P.R.
Art. 54 comma 1 lett.b) DL 83/2012
Ed è perciò inammissibile per non essere conforme alla sua riformulazione introdotta dall'art. 54, comma 1, lett.b), del d.l.
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Testo completo

guente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 670/2014 proposto da: Zora Carmela rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Mario Guffanti e dall'avv. Fabrizio Grassetti elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma via 3esii Pompeo Magno n.2 B .7 Contro Agenzia delle Entrate rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n.12 Roma resistente Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell'a Lombardia n. 106/31/13 depositata il 25 luglio 2013 Udita la relazione del Consigliere dott.

Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 4/11/2020 Rilevato che: Zora Carmela ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 106/31/13 depositata il 25 luglio 2013. La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di accertamento T93010H01474/2010 per l'anno 2005 e T93010H01478/2010 per il 2006. L'accertamento evidenziava incrementi patrimoniali avvenuti nel 2005-2006 relativamente all'abitazione principale in Casalzuigno, nel 2007 relativamente ad un immobile in Pescia e nel 2009 relativamente ad un immobile in Gavirate.

La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla CTP di Varese che accoglieva il ricorso. Esito che veniva però contraddetto dall'opposta pronuncia del giudice d'appello. L'impugnativa in esame è basata su due motivi esposti nel controricorso, cui ha fatto seguito memoria illustrativa. Non ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate, che si è costituita solo ai fini della partecipazione all'udienza di discussione Considerato che: Con il primo motivo, la ricorrente lamenta , per un verso, che sia stato calcolata, nell'avviso di accertamento per gli anni 2005 e 2006, una spesa, quella per l'acquisto dell'immobile nel comune di Pescia, effettuata nel 2007 e quindi successivamente all'anno in verifica.

Sostiene la ricorrente che l'Ufficio sarebbe incorso nella violazione dell'art. 38 comma 5 del d.P.R. 600/73, come modificato dalla legge n.248/2005, inserendo negli avvisi relativi agli anni in verifica, quote di una spesa ad essi successiva e perciò stesso non pertinente. La censura quanto alla spesa effettuata al 2007 è da ritenere infondata. Infatti, l'art. 38 comma 5 articolo, nella formulazione precedente alla modifica apportata dal d.l. 78/2010, dispone che, se nel corso dell'accertamento sintetico relativo ad un periodo dato, risulti che il contribuente disponga di beni indicativi di capacità contributiva si presume ex lege che la spesa sia avvenuta mediante l'impiego di risorse economiche che il contribuente ha conseguito, in quote continue, nell'anno in cui ha "effettuato" la spesa e nei quattro precedenti.

Per cui se l'anno in verifica sia uno dei quattro precedenti a quello in cui la spesa è stata effettuata, il reddito dell'anno in accertamento sarà onerato di 1/5 dell'importo della spesa, in base alla suddetta presunzione che quella quota di reddito si sia prodotta nel periodo cui si riferiscono gli avvisi di accertamento emessi, nella specie il 2005 e il 2006. Pertanto, correttamente, per ciascuno di tali anni, l'Ufficio ha tenuto conto anche della quota della spesa effettuata nel 2007, rilevata nel corso dell'attività accertativa svolta nel 2010 e trasfusa negli avvisi notificati il 15 e il 17 luglio 2010.

Diversa è, invece, la valutazione relativa all'altro profilo pure dedotto in seno allo stesso primo motivo. La contribuente censura che, nell'attività di verifica, trasfuso negli avvisi di accertamento per il 2005 e per il 2006, sia stato calcolata anche una quota relativa ad una spesa per un incremento patrimoniale (l'immobile di Gavirate), posto in essere nel 2009 e ritiene che la CTR avesse errato nel considerare corretta tale operazione dell'Ufficio, in violazione dell'art. 38 comma 5 d.p.r. n.600 del 1973, come modificato dall'art.22 del d.l. n.78 del 2010.

Ora, la nuova formulazione risultante dalla modifica in tema di accertamento sintetico, ha effetto "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha cioè effetto dal 31 maggio 2010, con riferimento all'anno d'imposta 2009, per il quale, a tale data, il termine di presentazione della dichiarazione non era ancora scaduto. La norma novellata dispone che le spese effettuate nel periodo d'imposta, a far tempo dal 2009, debbano essere valutate - ai fini della determinazione delle imposte, dovute per quell'anno - nella loto interezza e, quindi, non più frazionate in quote continue, nell'anno della spesa e nei quattro precedenti.

La nuova disposizione pone, cioè, una barriera temporale nel senso che, dal periodo d'imposta 2009, le spese avvenute in quell'anno, soggiacciono alle nuove modalità di accertamento. Tal che esse non sono più ripartibili così contribuendo a formare, pro-quota, la base imponibile per la tassazione dell'anno della spesa e dei quattro precedenti. Va poi ricordato che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.P.R. n.322 del 1998, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata tra il primo maggio ed il 30 giugno, e se in via telematica entro il 30 settembre, dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta.

Pertanto - ritiene il Collegio - la situazione reddituale maturata nel 2009, che sarebbe stata oggetto della relativa dichiarazione, il cui termine di presentazione non era ancora scaduto al 31 maggio 2010, debbono ritenersi soggetti alla nuova disciplina. Talché, per gli incrementi patrimoniali frutto di spese sostenute in tale anno, non può più trovare applicazione, con riferimento agli l'avviso di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, il c.d. vecchio redditometro. Né può computarsi in essi la quota dell'importo di un incremento patrimoniale acquisiti a far tempo dal 2009, costituente, tale anno, lo spartiacque tra la nuova disposizione e la precedente.

Quanto al secondo motivo, ritiene il Collegio che esso , pur se nominalmente riferito all'art.360 comma primo n.3 c.p.c., contiene una censura relativa "all'insufficienza della motivazione per non aver il giudice di secondo grado adeguatamente esaminato., la documentazione esibita sin dal primo grado di giudizio". Ed è perciò inammissibile per non essere conforme alla sua riformulazione introdotta dall'art. 54, comma 1, lett.b), del d.l. n. 83/2012. In definitiva, inammissibile il secondo motivo, deve ritenersi fondato il primo limitatamente al profilo con cui la parte censura che l'accertamento, relativo agli avvisi per gli anni 2005 e 2006, abbia incluso, nel calcolo del maggior credito d'imposta preteso per ciascuno di essi, la quota relativa della spesa per l'acquisto dell'immobile in Gavirate, (perché) effettuata nel 2009.

Va perciò cassata la sentenza impugnata, con rinvio del giudizio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, per il riesame nei termini indicati in motivazione e per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto indicato. Cassa la sentenza impugnata, rinvia il giudizio per il riesame e per la definizione sulle spese.AL.,- . Così dec