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Decreto — n. 33746/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33746/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33746/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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31-4 sul ricorso iscritto al n. 4759/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Momentive Performance Materials(Suisse) Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciavarella Angelo e Imbrioscia Rita, con domicilio eletto in Roma, via Beethoven, n. 52, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 180/1/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RD10601001162009 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 33746/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 31-4 sul ricorso iscritto al n. 4759/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Momentive Performance Materials(Suisse) Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciavarella Angelo e Imbrioscia Rita, con domicilio eletto in Roma, via Beethoven, n. 52, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 180/1/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RD10601001162009 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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esame degli atti fiscali assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario tempestività tributaria differimento dell'imposizione inoltro della dichiarazione fiscale
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Testo completo

31-4 sul ricorso iscritto al n. 4759/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Momentive Performance Materials(Suisse) Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciavarella Angelo e Imbrioscia Rita, con domicilio eletto in Roma, via Beethoven, n. 52, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 180/1/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RD10601001162009 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma. ( - - 2.( &'Ot.",:TATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ss