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Decreto — n. 33744/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33744/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33744/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1-4 sul ricorso iscritto al n. 1685/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bianchi Mattaini Tiziana, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Palmeri Antonino e Gasperini Zacco Uberto, con domicilio eletto in Roma, viale Gorizia, n. 22, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2561/15/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9K010800831/2012 e T9K010800834/2012 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione DE di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere etiC3 l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 21 intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 33744/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1-4 sul ricorso iscritto al n. 1685/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bianchi Mattaini Tiziana, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Palmeri Antonino e Gasperini Zacco Uberto, con domicilio eletto in Roma, viale Gorizia, n. 22, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2561/15/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9K010800831/2012 e T9K010800834/2012 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione DE di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere etiC3 l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 21 intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria arretrati d'imposta differimento dell'imposizione inoltro della dichiarazione fiscale accoglimento parziale del contribuente
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Testo completo

1-4 sul ricorso iscritto al n. 1685/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bianchi Mattaini Tiziana, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Palmeri Antonino e Gasperini Zacco Uberto, con domicilio eletto in Roma, viale Gorizia, n. 22, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2561/15/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9K010800831/2012 e T9K010800834/2012 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione DE di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere etiC3 l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 21 intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 01 (o_9991 GEPW:TATO iN CANCILLERJA IL 4- a PIA- i 2--P IL CANCELLIERE ESPERT