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Ordinanza — n. 33704/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax assessment decay and bank transaction attribution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33704/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Mario Mascoli's appeal against a regional tax commission decision that upheld a tax assessment based on unexplained bank deposits. The taxpayer argued that the tax authority failed to apply the statute of limitations for tax assessment decay and incorrectly applied presumptions regarding funds held by a spouse. The court rejected these claims, ruling that the exception of decay was properly raised in the appeal and that the lower court correctly relied on the legal presumption that the taxpayer was the true owner of the funds rather than the specific interposition rules.

Regesto Legislator

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Art. 57 D.Lgs. 546/1992; Art. 37 D.P.R. 600/1973: The exception of decay of the tax authority's power of assessment must be raised by the taxpayer in the first instance; if raised in appeal, the court applies the legal presumption that the taxpayer is the true owner of funds found in their accounts, rather than requiring proof of interposition through a third party.

Parole chiave

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tax assessment decay statute of limitations tax bank transaction attribution presumption of ownership interposition of person burden of proof tax tax appeal procedure reddito ipotetico del coniuge

Disposizioni normative citate

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Art. 57, D.Lgs. 546/1992
321/12/2012) confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sul rilievo che: (i) come dedotto dall'Agenzia, è inammissibile, ai sensi dell'art. 57, d.lgs.
Art. 37, D.P.R. 600/1973
3, cpc»], il ricorrente ascrive alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, la presunzione d'interposizione di cui all'art. 37, terzo comma, d.P.R.
Art. 32, D.P.R. 600/1973
con il terzo motivo [«Violazione o falsa applicazione dell'art. 32 del dpr 600/1973, in relazione all'art.
Art. 2696 c.c.
57 del Dlgs 546/1992 e dell'art. 2696 c.c., in relazione all'art.
Art. 2697 c.c.
con il quinto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.
Art. 360, c.p.c.
2696 c.c., in relazione all'art. 360, I comma, n.
art. 2696 c.c
57 del Dlgs 546/1992 e dell'art. 2696 c.c., in relazione all'art.
art. 2697 c.c
con il quinto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15126/2014 R.G. proposto da MASCOLI MARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pistone dal rj Verme e dall'avv. Gaetano Tasca, elettivamente domiciliato presso lo 0 studio dell'avv. Gaetano Tasca, in Roma, via XX Settembre, n. 26. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12„ presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente, con atto di costituzione - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 38, n. 159/38/13, pronunciata 1'08/10/2013, depositata 1'11/11/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 dal Consigliere Riccardo Guida. Rilevato che:

1. Mario Mascoli impugnò l'avviso di accertamento che recuperava a tassazione ai fini IRPEF, per il periodo d'imposta 2002, il maggior reddito imponibile, non dichiarato e accertato in euro 61.709,00, sulla base di indagini bancarie e, in particolare, dei versamenti su conto corrente privi di giustificazione;

2. la Commissione tributaria provinciale di Milano rigettò il ricorso con sentenza (n. 321/12/2012) confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sul rilievo che: (i) come dedotto dall'Agenzia, è inammissibile, ai sensi dell'art. 57, d.lgs. in. 546 del 1992, l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo sollevata dal contribuente, per la prima volta, nel giudizio di appello; (ii) quest'ultimo — che si era giustificato allegando che le contestate movimentazioni bancarie erano giroconti provenienti dal conto corrente del coniuge, «per le spese di casa» — non ha fornito alcuna prova idonea a escludere che egli fosse il vero intestatario delle risorse finanziarie poste a base delle movimentazioni bancarie in discorso;

3. il contribuente ricorre con cinque motivi, illustrati con una memoria, e l'Agenzia ha depositato atto di costituzione; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del Dlgs 546/1992 e dell'art. 2696 c.c., in relazione all'art. 360, I comma, n.

3) cpc - decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, rilevabile d'ufficio ed inesistenza dell'avviso di accertamento n. T9D013A0574/2011»], il ricorrente ascrive alla sentenza impugnata di non avere dichiarato la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, sebbene si trattasse di un'eccezione rilevabile d'ufficio che, per altro, egli aveva sollevato in entrambi i gradi di merito; 1.1. il motivo non è fondato; posto che la CTR ha stabilito che, diversamente da quanto asserisce il ricorrente, l'eccezione di decadenza dell'A.F. dal potere impositivo è stata sollevata per la prima volta in appello, la decisione della Commissione regionale è aderente al cristallizzato orientamento di questa Corte, che ha chiarito, per un verso, che «Nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice.» (Cass. 03/10/2018, n. 24074); per altro verso, che «Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili.» (Cass. 31/05/2016, n. 11223, in continuità con Cass. 09/01/2015, n. 171; 27/01/2012, n. 1154; 27/06/2011, n. 14028; 11/12/2006, n. 26361);

2. con il secondo motivo [«Violazione o falsa applicazione dell'art. 43 del dpr 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc»], il ricorrente assume che, venendo in discussione (presunti) maggiori redditi relativi al periodo d'imposta 2002, l'Agenzia era decaduta dal potere d'accertamento per effetto della decorrenza del relativo termine quinquennale (ex art. 43, cit.), visto che l'atto impositivo era stato notificato in data 16/11/2011; 2.1. il motivo è inammissibile; una volta stabilita, per le esposte ragioni (cfr. § 1), l'inammissibilità della censura in punto di decadenza dell'A.F. dal potere impositivo, resta precluso l'esame degli aspetti "meritali" della medesima eccezione;

3. con il terzo motivo [«Violazione o falsa applicazione dell'art. 32 del dpr 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc»], si censura la sentenza impugnata, da un lato, per non avere riconosciuto che le movimentazioni bancarie contestate erano riferibili ai giroconti dai conti correnti della moglie e del figlio del contribuente; dall'altro, per avere trascurato che la presunzione di cui all'art. 32, cit., non è applicabile a soggetti che, come il contribuente, svolgono attività di lavoro dipendente; 3.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; 3.1.1. dal primo punto di vista (inammissibilità del motivo), il rilievo critico secondo cui le movimentazioni bancarie sarebbero giroconti di membri della famiglia per spese domestiche travalica il limite dell'error in iudicando ed è diretto, in modo non consentito, a sollecitare la Corte, cui è demandato esclusivamente il controllo sulla legalità e sulla logicità della decisione (Cass. 24/11/2016, n. 24012), a compiere un apprezzamento di profili fattuali, già insindacabilmente vagliati dai giudici di merito; 3.1.2. dal secondo punto di vista (infondatezza del motivo), posto che dagli atti del giudizio risulta che, all'esito di indagini finanziarie, al contribuente sono stati contestati anomali versamenti sui conti correnti, è chiaro che la CTR si è attenuta al saldo indirizzo di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. 16/11/2018, n. 29572), in base al quale «In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.»;

4. con il quarto motivo [«Violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del dpr 600/1973 e dell'art. 2727 cc in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc»], il ricorrente ascrive alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, la presunzione d'interposizione di cui all'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, senza considerare che l'A.F. non aveva dimostrato, tramite le necessarie verifiche sui conti bancari del coniuge del contribuente, dai quali provenivano le somme in contestazione, la percezione, nel 2002, di somme non dichiarate e sottratte a tassazione, ragione per cui, in ultima analisi, l'art. 37 non era assolutamente applicabile al caso di specie;

5. con il quinto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc»], il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova, in virtù del quale spettava all'Amministrazione dimostrare che le contestate movimentazioni bancarie erano redditi generati, per interposta persona, attraverso il coniuge del contribuente;

6. il quarto e il quinto motivo, da esaminare insieme perché pongono la stessa questione di diritto, non sono fondati; i due rilievi critici non mettono bene a fuoco la ratio decidendi della sentenza impugnata che, diversamente da quanto prospetta il ricorrente, fa leva sulla presunzione legale dell'art. 32, cit., e cioè sul fatto che, in relazione ai versamenti sui conti correnti del contribuente risultanti dalle indagini bancarie, testualmente (cfr. pag. 3 della decisione) «l'interessato non ha fornito nessuna prova idonea ad escludere che egli fosse il vero intestatario delle risorse finanziarie poste a base delle movimentazioni bancarie in argomento.», e non invece sul diverso congegno probatorio dell'art. 37, terzo comma, cit., che dispone che, in sede di rettifica, sono imputati al contribuente determinati redditi, quando sia dimostrato (anche mediante presunzioni) che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

In ragione dell'autonomia dei periodi d'imposta, inoltre, è priva di pregio la circostanza, riferita dal ricorrente nella memoria da ultimo depositata, secondo cui egli avrebbe ottenuto "l'annullamento dei ricorsi relativi al periodo d'imposta 2003, 2004.", con la precisazione che, per altro, l'allegata sentenza n. 2477/2016, della CTP di Milano (depositata il 15/03/2016), relativa all'annualità 2004, manca dell'attestazione del passaggio in giudicato;

7. ne consegue il rigetto del ricorso;

8. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione, nel corso del quale l'Agenzia non ha svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se