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Ordinanza — n. 33699/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment, ruling motivation sufficient when facts are not disputed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33699/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision that had overturned a lower court's rejection of a land assessment appeal. The taxpayers argued the higher court lacked sufficient motivation for annulling the assessment, claiming generic references to comparative methodologies were inadequate. The court rejected this, holding that motivation is satisfied by stating objective data and assigned class when the taxpayer's facts remain uncontradicted and value differences stem from technical valuation.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 3 DM 701/1994; Art. 7 L. 212/2000: In DOCFA procedures, the tax office's motivation is sufficient by merely indicating objective data and the assigned class if the taxpayer's factual elements are not contradicted and value differences arise from technical valuation.

Parole chiave

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tax assessment motivation DOCFA procedure land registry value tax appeal cassation technical valuation difference classe di stipendio mutamento di categoria o di quadro rivalutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 3 DM 701/1994
con il primo mezzo si denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, del DM 701/1994 e dell'art.
Art. 7 L. 212/2000
1, comma 3, del DM 701/1994 e dell'art. 7 L.
Art. 61 DPR 1142/49
Art. 359 c.p.c.
art. 359 c.p
art. 369 cod. proc. civ
ex art. 369 cod. proc. civ., comma 3 (cfr.

Giurisprudenza citata

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sent. n. 5404/2012
sent. n. 5404/2012 e 15495/2013), mentre la verifica in concreto della congruità della stima applicando i criteri ivi indicati appartiene al merito; 1.11.
sent. n. 15495/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 33071-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro ZONNO DANIELA VIOLANTE PAOLO elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentati e difesi dall'Avvocato LUIGI QUERCIA giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - con troricorrenti - R.G. 33071/2018 avverso la sentenza n. 1711/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 29/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva accolto l'appello di Daniela Zonno e Paolo Violante avverso la sentenza n. 530/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale, emesso dall'Agenzia del Territorio a seguito di rettifica di rendita catastale proposta con procedura DOCFA riguardo a immobili di loro proprietà; i contribuenti resistono con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo mezzo si denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, del DM 701/1994 e dell'art. 7 L. 212/2000» per avere la CTR erroneamente annullato l'atto impugnato per carenza di motivazione, ritenendo non sufficiente «la sola indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuiti dall'ufficio, stante il generico richiamo a metodologie comparative»; 1.2. con il secondo mezzo si denuncia, in rubrica, « violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del DPR 1142/49» per avere la CTR omesso di valutare che il classamento delle unità immobiliari ordinarie (come quelle del caso in esame) si basa solo sul confronto a livello locale tra le caratteristiche intrinseche di ciascuna unità immobiliare oggetto di accertamento con quelle ritenute «unità tipo», adempimento effettuato dunque dall'Ufficio finanziario mediante comparazione con gli immobili limitrofi, aventi caratteristiche del tutto similari; 1.3. deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione preliminare dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per mancata allegazione allo stesso degli atti ivi indicati, essendo ius receptum che per i ricorsi in Cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, l'indisponibilità R.G. 33071/2018 dei fascicoli delle parti (i quali restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo), comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata (ex art. 359 c.p.c.) della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 cod. proc. civ., comma 3 (cfr.

S.U. n. 22726/2011); 1.4. parimenti va respinta l'eccezione circa la denunciata carenza di autosufficienza del ricorso, atteso che, diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, il ricorso è conforme al quanto prescritto dall'art. 366 n.

3) c.p.c. in tema di esposizione sommaria dei fatti di causa, contenendo, a fronte comunque della sentenza oggetto d'impugnazione, gli indispensabili riferimenti non solo agli atti oggetto d'impugnazione nei giudizi e sui quali verte la presente controversia tra le parti, ma anche al fondamento delle rispettive pretese impositive; 1.5. nel merito, è fondato il primo motivo di ricorso; 1.6. invero, come più volte chiarito da questa Corte (cfr. Cass.nn. 3104/2021, 30166/2019, 31809/2018, 12777/2018, 12497/2016, 23237/2014) «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.1 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 maggio 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso»; 1.7. nel caso di specie, l'avviso di accertamento (il cui contenuto è incontestato) ha rideterminato le rendite catastali, sulla base dei dati forniti dal contribuente, in ragione di una richiesta di aggiornamento catastale con R.G. 33071/2018 variazione parziale di destinazione e fusione di due subalterni degli immobili e richiesta di attribuzione della categoria C/1 classe 4 con rendita catastale di Euro 717,98, a fronte della quale l'Ufficio aveva determinato la rendita catastale in Euro 1.314,49 elevando l'immobile alla classe 8; 1.8. trattasi, con evidenza, di una mera attribuzione di classe catastale diversa, ovvero di revisione del classamento a seguito di DOCFA, con attribuzione di una classe più alta di quella proposta dal contribuente, né in alcun modo emerge dalla sentenza o dalle difese dei contribuenti che l'Ufficio abbia disatteso i dati di fatto dagli stessi indicati; 1.9. da siffatti rilievi consegue l'infondatezza delle doglianze proposte dalla contribuente circa la mancanza di motivazione dell'atto impugnato, tenuto conto che l'Ufficio, sulla base dei dati forniti dalla stessa, senza alcuna modifica degli stessi, ha ritenuto di effettuare solo una diversa valutazione dei beni classati; 1.10. infatti, una volta precisato che la variazione di valore ha riguardato esclusivamente la rendita e non la categoria determinata sulla scorta degli elementi fattuali desunti dalla documentazione prodotta, deve affermarsi come, secondo il costante orientamento della Corte, in materia di classamento di immobili, qualora avvenga nell'ambito di una procedura DOCFA, l'obbligo della motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (cfr. sent. n. 5404/2012 e 15495/2013), mentre la verifica in concreto della congruità della stima applicando i criteri ivi indicati appartiene al merito; 1.11. la Commissione Tributaria Regionale non si è fatta carico di questi profili, assumendo che non fosse sufficiente, ai fini della motivazione dell'atto impugnato, l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Ufficio, senza uno specifico richiamo alle «metodologie comparative», dal che si evince che il giudice di appello ha indebitamente sovrapposto il profilo della «motivazione» dell'avviso di accertamento (mirato a rendere immediatamente comprensibili al contribuente gli elementi R.G. 33071/2018 costitutivi della pretesa, al fine di valutarne e modularne l'impugnativa sulla base di motivi di opposizione per loro natura insuscettibili di essere aggiunti o modificati in corso di causa), a quello della «prova» della classificazione stabilita dall'ufficio; 1.12. eventuali riferimento ad «atti comparativi» potevano infatti, al più, rilevare sotto quest'ultimo profilo, senza, tuttavia, poter aggiungere alcunché alla motivazione iniziale e costitutiva dell'avviso di accertamento opposto;

2. il primo motivo di ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni rimaste assorbite, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria