Cassation court dismisses appeal for omitting to examine a decisive fact regarding legal impediment to depositing documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to declare the original lawsuit inadmissible. The appellant argued the lower court failed to consider a legal impediment to depositing original documents due to a criminal seizure, but the court found the seizure did not justify non-compliance with procedural orders. The court ruled that the lower court adequately addressed the issue by rejecting the claim that the seizure exempted the company from producing documents, thereby satisfying constitutional minimums for judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 54 d.L. 83/2012; Art. 12 c.c.: The review of motivation in cassation is reduced to the constitutional minimum, admitting only anomalies transforming into constitutional violations of existence, not mere insufficiency or lack of factual comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9193/2013 R.G. proposto da ALFONSO CAPPUCCIO s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dal!' avv. Aniello Beneduce con domicilio eletto in Roma, p.zza SS. Apostoli n. 66 presso l'avv. prof. Maurizio Leo; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 296/03/12 depositata il 01/10/2012, non notificata; le Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/07/2021 dal Consigliere Roberto Succio;
Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente avverso l'atto impugnato, cartella di pagamento emessa per il recupero di IRPEF, IVA ed IRAP per l'anno 2006; - avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a un solo motivo che illustra con memoria; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - con l'unico motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR omesso di considerare sussistente il legittimo impedimento in capo alla società ricorrente a provvedere al deposito degli originali delle notifiche del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto detta documentazione era stata sottopostq a sequestro penale; - il motivo è inammissibile; - invero, si evince dalla lettura della sentenza impugnata come la CTR abbia in realtà preso in esame la questione posta in ricorso: esaminandola per come è stata formulata, essa CTR l'ha però ritenuta infondata; - sul punto il giudice dell'appello scrive con adeguata chiarezza e logicità come "la società appellata non ha ottemperato alle due ordinanze di questa C.T.R. (19/03/11 e 21/03/11) con le quali si disponeva la produzione dei suddetti avvisi di ricevimento, a nulla rilevando l'asserito sequestro di tale documentazione in sede penale, senza alcuna precisazione in ordine all'oggetto e al numero di ruolo del relativo procedimento, né ai rapporti dell'imputato Longo Roberto con la società Cappuccio"; - tale motivazione si colloca al di sopra del c.d. "minimo costituzionale", dovendosi in questo caso applicare quella giurisprudenza di questa I Cons. Est.
Roberto Succio - 2 Corte secondo la quale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d. L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che qui trova applicazione in quanto la sentenza gravata è stata depositata in data successiva all'il settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - inoltre, l'articolazione del motivo appare diretta non tanto a censurare la pronuncia impugnata sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo, ma principalmente intende far valere l'errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la CTR nel ritenere non sussistente, in capo alla società contribuente, il legittimo impedimento a produrre i documenti di cui si è detto; e ciò invero costituisce, ancora in forza della pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata, ulteriore ragione di inammissibilità del motivo; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese;
SM-Sfn i t; 'ne 11"~//,,J k tuo j,r4m 1, t 3-e se ola v l: p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 22.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Cons. Est. Roberto Succio