Italian tax court annuls regional decision for lack of reasoning regarding notification deadlines and procedural rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation annulled a regional tax court decision that had declared tax notices invalid due to missed notification deadlines. The taxpayers argued the regional court failed to examine whether the underlying assessment stemmed from an on-site inspection or merely a document request, which is crucial for applying the specific procedural deadline. The court held that the regional judgment was legally flawed because it provided no concrete reasoning on the origin of the assessment, violating the requirement for apparent motivation and proper application of tax procedural laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000; The regional tax court's decision is void if it fails to determine whether the tax assessment originated from an on-site inspection or a document request, as this distinction dictates the applicability of the notification deadline and the right to prior adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23657/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Alpha Costruzioni Srl, Spolaor Cristina e Ventura Franca - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 366/29/14, depositata il 25 febbraio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Padova, aveva ritenuto l'illegittimità degli avvisi emessi nei confronti della società Alpha Costruzioni Srl, nonché di quelli, emessi per trasparenza, nei confronti dei soci Spolaor Cristina e Ventura Franca, per l'anno 2006 per Iva, Irap e Ires (Irpef nei confronti dei soci) perché notificati in inosservanza del termine ex art. 12, comma, 7 I. n. 212 del 2000.
I contribuenti sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente per aver la CTR statuito prescindendo completamente dalla vicenda concreta, senza neppure considerare se e quando sia venuto ad esistenza o sia stato notificato il presunto processo verbale, da cui ha derivato la mancata osservanza del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000 rispetto agli avvisi notificati ai contribuenti. 1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12, comma 7, I. n. 212 del 2000 per aver la CTR ritenuto la norma applicabile alla vicenda in giudizio ancorché l'avviso fosse stato emesso a seguito di richiesta di documentazione e senza l'effettuazione di accesso, ispezione o verifica presso i locali dell'impresa.
2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono fondati. 2.1. Occorre premettere che la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000 si fonda sul presupposto, fattuale, che l'accertamento tragga origine da accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, anche limitate, in ipotesi, alla sola acquisizione documentale, mentre sono estranee ad essa tutte le ipotesi in cui una tale attività sia stata assente e, invece, la pretesa tragga origine da accertamenti eseguiti solo aliunde dall'Ufficio (ad esempio, tramite indagini bancarie o dall'invio di questionari, con acquisizione della documentazione così trasmessa, ovvero mediante segnalazione di altro Ufficio o, anche, su trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria che abbia autorizzato la trasmissione e utilizzazione ai fini fiscali degli esiti delle indagini penali), ossia in tutte le ipotesi in cui la ripresa sia riconducibile all'accertamento cd. a tavolino (ex multis, da ultimo, Cass. n. 24793 del 05/11/2020).
In tale ultima evenienza non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Ires (o Irpef) e Irap (v. Sez. U, n. 24823 del 2015), mentre, con riguardo ai tributi armonizzati, nella specie l'Iva, l'inosservanza dell'obbligo di contraddittorio preventivo, derivante direttamente dal diritto unionale e dai principi affermati dalla Corte di Giustizia, comporta l'invalidità dell'atto sempreché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza), ossia se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa (Corte di Giustizia, sentenza 4 giugno 2020, SC C.F.
SRL, in C-430/19; Sez. U, n, 24823 cit.; recentemente Cass. n. 218 del 08/01/2019). 2.2. Orbene, nella vicenda in giudizio, la CTR si è limitata a ritenere non rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000, senza neppure indicare se l'atto, da cui dovesse decorrere il suddetto termine, fosse esistente (e ciò in contraddizione con quanto lamentato dagli stessi contribuenti, che denunciavano la mancata emissione del pvc) e se la fattispecie fosse sussumibile nella norma applicata ovvero se, come dedotto dall'Ufficio (e riprodotto per autosufficienza), l'accertamento traesse origine da una mera richiesta di documentazione inviata alla società, risolvendosi l'intera motivazione nell'affermazione meramente astratta e apodittica secondo cui «correttamente i primi giudici hanno dato rilevanza all'eccezione preliminare del contribuente laddove egli eccepisce il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12, c. 7, L. 212/2000».
3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, per un nuovo esame con l'osservanza dei principi su esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 12 luglio 2021 Il Presidente Biagio Virgi io DEPO