Italian tax court dismisses appeal due to absolute nullity from missing necessary co-defendants in tax litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the entire tax proceeding null and void because the necessary co-defendants (the company and other partners) were absent from the trial. The appellant argued the tax notice lacked sufficient motivation due to unattached documents, but the Court ruled that the unitary nature of tax assessment requires all partners to be parties to the litigation. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial with proper integration of the contradictory procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 5, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917: The unitary nature of tax assessment for partnerships necessitates the participation of all partners and the company in the same proceeding; absence of necessary co-litigants renders the judgment absolutely null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22171/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Berra Maurizio - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 48/12/12, depositata il 13 luglio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 13 luglio 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima I 4" proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di Berra Maurizio per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui erano stati rideterminati, per l'anno 2004, gli imponibili della Divisio4 s.n.c. di cui quest'ultimo era socio illimitatamente responsabile; - il giudice di appello ha ritenuto che l'atto impositivo fosse privo di sufficiente motivazione, in quanto faceva riferimento a documenti non allegati all'atto impositivo (in particolare, il processo verbale di constatazione elevato nei confronti della società), di cui il contribuente non aveva avuto modo di conoscere poiché notificati alla società dopo il suo recesso dalla stessa; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - Berra Maurizio non spiega alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE: - occorre preliminarmente rilevare che il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal suo primo grado di giudizio, tra il solo ricorrente, quale parte contribuente, e l'Agenzia delle Entrate, senza che, dunque, allo stesso abbiano preso parte la società e gli altri soci illimitatamente responsabili; - orbene, è principio consolidato quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr.
Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815); - siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; - ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580;
Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472); - inoltre, non vi è evidenza del fatto che l'avviso di accertamento posto a fondamento del recupero in oggetto sia stato impugnato (anche) da parte degli altri condebitori, per cui difettano i presupposti per l'ipotetica operatività dell'istituto della riunione (cfr., in tema, Cass. 13 dicembre 2017, n. 29843); - conclusivamente, va dichiarata nella specie la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992, procedere a nuovo esame dell'impugnazione originaria; - appare opportuno, anche in considerazione del consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale solo successivamente all'introduzione del ricorso originario, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità dell'intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, in diversa composizione; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerate del 25 giugno 2021. Il Presidente Biagio yirg