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Ordinanza — n. 33288/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs fully compensated between parties under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33288/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinct following the special prosecutor's withdrawal of the case before the hearing. Although the lower court had partially awarded restitution to the company, the opposing parties concurred on the withdrawal, leading to the case's termination. Consequently, the court ordered full compensation of litigation costs and rejected the imposition of the double contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 380-1/5.1 cod. proc. civ.; Art. 390 cod. proc. civ.: When a party withdraws the appeal before the hearing, the judgment is declared extinct and costs are fully compensated between parties, excluding the double contribution fee.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of judgment litigation costs double contribution fee civil procedure code partial restitution incidental appeal credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-1/5.1 cod. proc. civ.
Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, non partecipata, fissata a norma dell'art. 380-1)/5.1 cod.
Art. 390 cod. proc. civ.
Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall'art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto.
art. 390 cod. proc. civ
Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall'art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 07/12/2018, n. 31372
doppio contributo, misura applicabile ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass.
Cass. 07/06/2018, n. 14782
31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass.
Cass. 12/11/2015, n. 23175
14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10327/2012 R.G. proposto da CAMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Ofanto n. 18, presso lo studio dell'Avv. Marco At.A.) siv SeceAce-- Gosi-fek-4,,.) Attanasio, dal quale, unitamente all'Avv. Wilma Viscardini>" e rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente e ricorrente in via incidentale - Avverso la sentenza n. 200/11 della Corte di Appello di Salerno, depositata il 2 marzo 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:

1. La Camar s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in epigrafe indicata, la quale, in parziale accoglimento del gravame del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane, ha condannato questi ultimi alla restituzione alla società di una somma, contenuta nel limite massimo di euro 373.771,48.

2. Resistono, con unico controricorso, le PP.AA. intimate, le quali spiegano altresì ricorso incidentale per quattro motivi. Considerato che:

3. Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, non partecipata, fissata a norma dell'art. 380-1)/5.1 cod. proc. civ., il procuratore speciale del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata accettata dall'Avvocatura generale dello Stato. Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall'art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto.

4. Attesa la concorde istanza delle parti sul punto, va disposta la integrale compensazione delle spese del grado di giudizio. In ragione della modalità di definizione della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo, misura applicabile ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175). r.g. n. 103 2012 2 Cons. est. a Rossi

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 16 aprile 2021. Il Presidente Lu io Napolitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA od, 11 NOV. 2021 IL 'UNZIONARIO UDI