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Ordinanza — n. 32994/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT deduction claim for sale-and-leaseback scheme deemed non-taxable financial operation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32994/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying VAT deduction. The court found the transaction was a simulated sale-and-leaseback scheme designed to artificially generate new asset requirements for subsidized financing, rather than a genuine sale of new goods. Consequently, the operation was classified as a non-taxable financial transaction, precluding the right to deduct input VAT.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/72: A sale-and-leaseback operation where the seller retains possession for business needs constitutes a financial transaction exempt from VAT and does not grant the right to deduct input tax.

Parole chiave

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sale and lease back VAT deduction input tax recovery simulated transaction financial operation exempt from VAT tax fraud sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Considerato che: 1.- il primo motivo di ricorso, col quale il contribuente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione dell'omessa RG n.
Art. 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633/72
art. 112 c.p
Considerato che: 1.- il primo motivo di ricorso, col quale il contribuente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 331 c.p
633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.leg.

Giurisprudenza citata

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Corte giust. 27 marzo 2019, causa C-201/18, Mydibel SA c. Gov. Belgio
Cass. 24 giugno 2021, n. 180
Cass. 24 giugno 2021, n. 180)39; sia pure in diversa prospettiva, faceva comunque leva, sempre a proposito del sale and lease back, sulla necessità di un'operazione di scambio reale Cass.
Cass. 15 ottobre 2001, n. 12549
180)39; sia pure in diversa prospettiva, faceva comunque leva, sempre a proposito del sale and lease back, sulla necessità di un'operazione di scambio reale Cass. 15 ottobre 2001, n. 12549; da ultimo, in applicazione dell'indicata giurisprudenza unionale, Cass.
Cass. 27 aprile 2021, n. 11023
12549; da ultimo, in applicazione dell'indicata giurisprudenza unionale, Cass. 27 aprile 2021, n. 11023 ha escluso che un'operazione di sale and lease-back configuri una cessione di bene imponibile ai fini dell'iva);
Cass. 20 ottobre 2020, n. 22706
Cass. 27 novembre 2015, n. 24268
633/72 (vedi, in argomento, Cass. 27 novembre 2015, n. 24268; 12 gennaio 2021, n.
Cass. 12 gennaio 2021, n. 242
Corte giust. 15 maggio 2019, causa C-235/18
Cass. 24 giugno 2021, n. 17710
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Ordinanza — n. 35915/2021 — snciv
Cassation court dismisses VAT deduction claim for sale-and-leaseback scheme deemed non-taxable financial operation.
Ordinanza — n. 21707/2021 — snciv
Court dismisses second appeal as untimely, ruling the short appeal period expired before the second filing.
Sentenza — n. 1519/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for being filed after the statutory deadline via electronic post. The court ruled the appeal inadmissible because the acceptance receipt was generated after the 24-hour limit. The court applied the rule that the new day begins immediately after the 24th hour expires. The administrative agency's late filing via PEC was deemed invalid. The court emphasized strict adherence to the 24-hour deadline for electronic notifications. The decision confirms that procedural deadlines in electronic filing are strictly enforced. The court rejected any argument for extending the deadline based on system timing. The ruling establishes that the second second of the 24th hour marks the start of a new day. The administrative body lost the case due to this procedural failure. The court dismissed the appeal without examining the merits of the tax dispute.
Ordinanza — n. 10627/2026 — snciv
Italian tax court dismisses appeal for failure to cite specific factual grounds under civil procedure code.
Sentenza — n. 17961/2026 — snciv
Cassation court allows tax appeal for non-existent operations, ordering lower court to apply administrative sanction instead of VAT recovery.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritto al n. 17608 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Malaspina Francesco Donato, rappresentato e difeso, r&k. \ giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Antonio Salvia e Samantha Petrone, coi quali elettivamente si domicilia in Roma, alla via Cesare Pascoletti, n. 25/29, presso il dr. Graziano Salvia - ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 15 gennaio 2015, n. 25/02/15; udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 6 luglio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

RG n. 17608/15 Angelina-Mar re Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che il contribuente ha realizzato un'operazione in virtù della quale ha venduto un bene a Generaltractor, restando debitore dell'iva verso l'erario; Generaltractor ha rivenduto il bene a Generalcredit compensando l'iva versata con quella incassata da Generalcredit; quest'ultima ha rivenduto al ricorrente compensando con la fattura emessa al compratore l'iva versata a Generaltractor; - ne sono scaturiti, per gli anni d'imposta 2004 e 2005, altrettanti avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che l'operazione fosse stata realizzata al solo fine di generare artificiosamente i requisiti necessari per fruire del finanziamento previsto dalla legge Sabatini, in quanto volte a far apparire come nuovi beni strumentali in realtà usati; sicché ha recuperato l'iva che era stata detratta dal contribuente perché ha ritenuto che l'acquisto al quale la detrazione si riferiva fosse in realtà inesistente; - il contribuente ha impugnato l'avviso, senza successo in primo grado; - anche il giudice d'appello ha respinto l'appello reputando che tra il ricorrente e le società coinvolte fosse stata simulata la vendita di beni nuovi che ha permesso, mediante la stipula di un contratto di vendita, di emettere cambiali passive scontate successivamente in banca per fruire di finanziamenti bancari agevolati, di modo che ha ritenuto che il contratto in questione fosse in frode alla legge con conseguente elusione o evasione dell'iva; - contro questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui l'Agenzia risponde con controricorso.

Considerato che: 1.- il primo motivo di ricorso, col quale il contribuente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione dell'omessa RG n. 17608/15 Angeli na-M re pronuncia sull'eccezione preliminare, proposta in primo grado e reiterata in appello, di prescrizione (recte, di decadenza) dal potere impositivo in relazione all'anno d'imposta 2004, è infondato; sebbene in effetti non vi sia statuizione alcuna nella sentenza impugnata in ordine all'eccezione in questione, la censura si rivela irrilevante, alla luce dell'orientamento di questa Corte (in espressione del quale si veda, tra varie, Cass. 2 luglio 2020, n. 13481), secondo cui, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.leg. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario; laddove nel caso in esame il contribuente, in luogo di contestare la sussistenza dell'obbligo di denuncia, si sofferma sull'insussistenza dell'ipotesi di reato che in effetti gli è stata ascritta e dalla quale è stato assolto; 2.- con gli ulteriori tre motivi, da esaminare congiuntamente, perché concernenti la medesima censura, il contribuente denuncia l'omesso esame del fatto decisivo dell'omesso ottenimento di finanziamenti bancari agevolati, nonché la violazione e falsa applicazione della I. n. 1329 del 1865 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. (secondo motivo); l'erronea qualificazione dell'operazione contrattuale e l'erronea individuazione della causa del contratto (terzo motivo); la violazione di varie norme concernenti la libertà di forma del contratto di sale and sale back, la meritevolezza della RG n. 17608/15 sua causa e la buona fede contrattuale, nonché l'omesso esame del fatto decisivo della liceità dell'operazione economica e la violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/72, in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. In sintesi, deduce che la "causa remota" dell'operazione negoziale sta nel procurare al primo venditore l'immediata disponibilità di liquidità dovuta all'incasso del prezzo della prima vendita senza peraltro perdere la proprietà del bene, riacquistato con pagamento rateale oppure cartolarizzato; la complessiva censura si rivela CMD infondata, benché occorra la correzione della motivazione della sentenza impugnata; non è difatti ravvisabile alcuna operazione imponibile da cui scaturisca il diritto di detrazione; anzitutto non è configurabile cessione di beni imponibile: ai fini dell'iva, difatti, per cessione di beni si deve intendere non già il trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale compiuta da una parte che autorizza l'altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario; sicché, ha chiarito la giurisprudenza unionale (Corte giust. 27 marzo 2019, causa C-201/18, Mydibel SA c.

Gov. Belgio), un'operazione di carattere eminentemente finanziario come il sale and lease back, volta al fine di aumentare la liquidità del venditore, che mantiene il possesso dei beni venduti, e in maniera duratura, per esigenze concernenti lo svolgimento della sua attività economica, non risponde a tale nozione (per questa definizione, cfr. Cass. 24 giugno 2021, n. 180)39; sia pure in diversa prospettiva, faceva comunque leva, sempre a proposito del sale and lease back, sulla necessità di un'operazione di scambio reale Cass. 15 ottobre 2001, n. 12549; da ultimo, in applicazione dell'indicata giurisprudenza unionale, Cass. 27 aprile 2021, n. 11023 ha escluso che un'operazione di sale and lease-back configuri una cessione di bene imponibile ai fini dell'iva);

RG n. 17608/15 Angelina-Mari Perrino t sore alle medesime conclusioni si giunge anche con riguardo alla figura del sale and sale back, la quale, come lo stesso contribuente sostiene, pur sempre risponde a causa di finanziamento; e ciò sebbene in altro giudizio risulti accertato, in esito a Cass. 20 ottobre 2020, n. 22706, che Genercredit e Genertractor abbiano effettivamente realizzato operazioni inesistenti, sempre in relazione a vendite a catena di macchine agricole usate; né a diverse conclusioni si potrebbe pervenire qualificando l'operazione come prestazione di servizi; e ciò perché la causa concreta di finanziamento accertata dal giudice di merito comporterebbe sì la soggezione a iva, ma in regime di esenzione, a norma dell'art. 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633/72 (vedi, in argomento, Cass. 27 novembre 2015, n. 24268; 12 gennaio 2021, n. 242, nonché, quanto alla giurisprudenza unionale, Corte giust.15 maggio 2019, causa C-235/18, punto 49), che osta all'insorgenza del diritto di detrazione; nel caso in esame, dunque, non essendo ravvisabile una cessione imponibile ai fini dell'iva, va escluso l'esercizio del diritto di detrazione (conf., in relazione a fattispecie in tutto analoga, Cass. 24 giugno 2021, n. 17710); il ricorso va quindi rigettato; la circostanza, tuttavia, che la giurisprudenza unionale si sia formata successivamente alla notificazione del ricorso comporta la compensazione delle spese.

Per questi motivi rigetta il ricorso e compensa le spese. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 6 luglio 2021. Il presi lene Depositato in