Cassation court allows taxpayers' appeal, ruling estate tax cannot be collected before inheritance liquidation concludes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's rejection of their protest. The taxpayers argued that the tax authority could not issue a collection notice because the estate had been accepted with the benefit of inventory, limiting the heir's liability until liquidation was complete. The court agreed, holding that the tax authority must first verify the existence of residual assets for the heir before demanding payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 112, 115 c.p.c., 490 c.c.; The limitation of liability for an heir accepting an estate with the benefit of inventory is opposable to the State, preventing tax collection until the liquidation procedure concludes and residual assets are confirmed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17375-2017 proposto da: GIBELLINI GIUSEPPE VANDELLI MARIO ANGELO elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentati) e difeso dall'Avvocato PIER ALESSANDRO MURATORI CASALI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrenti— contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - resistente- R.G. 17375/2017 avverso la sentenza n. 52/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell' EMILIA-ROMAGNA, depositata il 3/1/2017; udita la relazione della càusa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Giuseppe Gibellini e Mario Angelo Vandelli propongono ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 38/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, che aveva respinto il ricorso avverso cartella esattoriale relativa ad imposta catastale ed ipotecaria oltre accessori; l'Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all'udienza di discussione; il contribuente ha depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto (artt. 112 e 115 c.p.c., 490 c.c.) e lamentano che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che potesse essere emessa la cartella impugnata sebbene il debito erariale non potesse essere corrisposto fin quando non fosse definita la liquidazione dei debiti relativi all'eredità della de cuius, Beatrice Righetti, accettata con beneficio di inventario; 1.2. la censura è fondata; 1.3. come già affermato da questa Corte (cfr.
Cass. nn. 11458/2018, 4788/2017) la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede; 1.4. nel caso in esame la CTR ha confermato il rigetto del ricorso introduttivo assumendo che la suddetta eccezione avrebbe potuto essere proposta solo relativamente all'avviso di liquidazione e non alla cartella, che sarebbe stata R.G. 17375/2017 impugnabile solo se non preceduta da avviso di accertamento regolarmente notificato o per vizi propri della cartella stessa; 1.5. non è controverso che i contribuenti abbiano fatto accettazione beneficiata, sicché la CTR avrebbe dovuto procedere ad annullare la cartella esattoriale emessa prima della formazione dello stato di graduazione, in difetto del quale non avrebbe potuto farsi luogo alla concreta definizione dei limiti entro i quali l'erede beneficiato avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, sempre che concretamente sia residuato un attivo a favore dell'erede medesimo;
2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l'accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti;
4. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della resistente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in misura pari ad Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.7.2021. Il Presidente Dome