Cassation appeal dismissed as moot due to taxpayer's payment and request for expedited settlement under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal moot and extinguished the proceedings because the taxpayer had paid the disputed amount and requested an expedited settlement. The State Attorney's Office supported this by noting the competent provincial office confirmed the procedure was perfected upon payment. Consequently, the judgment was dismissed without a merits decision, with costs assigned to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; When a taxpayer pays the disputed amount and requests an expedited settlement, the court must declare the subject matter of the dispute extinguished, terminating the proceedings without a merits decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27913-2018 proposto da: DORONZO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO OPERAMOLLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 492/2018 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 15/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott.
MARIA ELENA MELE; Rilevato che: Giovanni Doronzo ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari pronunciata su ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio per IRPEF, IVA e IRAP. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Considerato che Nelle more dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. 136 del 2018 e avendo la direzione provinciale competente comunicato che la procedura si era perfezionata a seguito del pagamento di quanto dovuto da parte del contribuente.
Analoga richiesta è stata formulata dalla ricorrente. Alla luce della documentazione prodotta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELL