Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32619/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax litigation extinguished due to successful settlement via simplified payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32619/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax dispute between the Revenue Agency and Alpenhaus s.p.a. extinguished after the taxpayer requested a simplified payment procedure. The State Attorney confirmed the integral definition of the litigation, leading to the court's ruling on the extinction of the case. Consequently, the court ordered the mutual compensation of litigation expenses pursuant to the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 46 comma 3 Digs. 546/1992; When a taxpayer successfully utilizes a simplified payment procedure to settle tax debts, the litigation is extinguished and parties' litigation costs are mutually compensated.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction simplified payment procedure mutual compensation of costs Revenue Agency appeal settlement of tax dispute detrazione fiscale ricupero d'imposta franchigie fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 comma 3 del Digs. 546/1992
Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del Digs. 546/1992.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 10533/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 - ricorrente- contro ALPENHAUS s.p.a. Roma via Gramsci 14 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. 11,0-ur$17_n .0 SebastianoYMessina del foro di Verona e dall'avv. Giuseppe Marini presso il cui studio in Roma via di Villa Sacchetti 9 è elettivamente domiciliata - controricorrente - U't3 avverso la sentenzardella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLZANO, depositata il 21.10.2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16.06.2021 dal Consigliere Relatore RITA RUSSO.

RILEVATO CHE La società Alpenhuas ha opposto avvisi di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dell' anno 2008 avendo l'ente impositore provveduto alla revoca delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 168 del 1982. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l'Agenzia che la CTR ha respinto. Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate e la società contribuente si è costituita con controricorso. Successivamente la contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo deducendo di volersi avvalere della possibilità di definizione agevolata data dall'ad 6 del DL 119/2018.

In data 22 dicembre 2020 la società ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione per la pronuncia di estinzione della lite. L'Avvocatura dello Stato ha quindi depositato istanza per la dichiarazione di estinzione, confermando l'avvenuta integrale definizione della lite. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del Digs. 546/1992.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese Roma camera di consiglio da remoto del 016 g F DEPOSITATO IN CA