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Ordinanza — n. 32617/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal declaring mootness after parties agree to settle the tax dispute outside court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32617/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute moot following a written submission by the taxpayer. The appellant, Equitalia, had requested a declaration of cessation of the controversy, arguing the taxpayer had joined a simplified settlement procedure. The court granted this request, noting the parties' agreement to resolve the matter extrajudicially, thereby rendering the cassation appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 104, 105, 106 c.p.c.; When parties agree to a settlement that resolves the underlying dispute, the court must declare the subject matter of the litigation moot, dismissing any pending appeals.

Parole chiave

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cessation of subject matter mootness declaration extrajudicial settlement tax dispute resolution simplified procedure tassazione dell'IVA incasso dei contributi di mantenimento esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 104 c.p.c.
Art. 105 c.p.c.
Art. 106 c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23907-2014 proposto da: 2021 EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale 3950 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO LASTRUCCI; - ricorrente - contro ATTANASIO IVAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO, 2, presso lo studio dell'avvocato SIMONA CARLONI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO LO MANTO; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente- avverso la sentenza n. 279/2014 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 13/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 279/1/2014, depositata il 13.2.2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato e considerato che - La controversia in esame è stata trattata all'udienza camerale del 29.9.2020, all'esito della quale -premesso che il ricorrente concessionario per la riscossione aveva depositato memoria contenente istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere parte contribuente aderito (a suo dire) alla definizione agevolata della controversia- ritenuta la opportunità che le altre parti in causa prendessero posizione, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo con assegnazione di termine per il deposito di memoria scritta. - In ottemperanza alla ordinanza menzionata, il controricorrente Attanasio Ivan depositava memoria con la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuta definizione stragiudiziale del contenzioso. - Alla stregua di quanto precede, va dichiarata cessata la materia del contendere.

P. Q. M. Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Roma, 10 giugno 202