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Ordinanza — n. 32616/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by taxpayer's voluntary settlement under simplified payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32616/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adhered to a simplified tax payment scheme. The appellant had previously lost at the regional level but later submitted bank transfers proving compliance with the new agreement. Consequently, the litigation was terminated without a substantive ruling on the tax assessment's merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 46, comma 3, d.lvo n. 546/1992: When a taxpayer voluntarily adheres to a simplified payment scheme and fulfills the obligations, the ongoing judicial proceedings are extinguished, precluding further litigation on the tax matter.

Parole chiave

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tax settlement agreement simplified payment scheme judicial extinction voluntary taxpayer compliance cassation appeal dismissal procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. n. 193/2016
Fissata l'udienza pubblica, con istanza depositata il 20.05.2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall'art. 6, d.l.
Art. 46, comma 3 of D.Lvo n. 546/1992
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per la definizione delle pendenze tributarie e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lvo 31 dicembre 1992, n.
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7/06/2018, n. 14782
115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782; 12/11/2015, n.
Cass. 12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

a seguente 1.7§----ENTENZicii Sul ricorso n. 4800-2015, proposto da: SCARASCIA Fabio, cf SCRFBA64B23H501X, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ildebrando Goiran n. 23, presso lo studio dell'avv. Mauro Falzetti, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Ricci; Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; Controricorrente Avverso la sentenza n. 4423/29/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 2.07.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 9.06.2021 dal Consigliere dott.

Francesco FEDERICI. RGN n. 4800/2015 Cons e rel. ederici i 2 FATTI DI CAUSA Scarascia Fabio proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 4423/29/2014, depositata il 2.07.2014 dalla CTR del Lazio, che, accogliendo l'appello della Agenzia avverso la pronuncia del giudice di primo grado, aveva riconosciuto la fondatezza dell'accertamento dell'Ufficio. Ha rappresentato che il contenzioso aveva tratto origine da un avviso d'accertamento, fondato sugli studi di settore, contestato dal contribuente perché, secondo la sua prospettazione, mancava di elementi probatori a suo sostegno.

La Commissione tributaria provinciale di Viterbo aveva accolto le ragioni del contribuente, annullando l'avviso di accertamento con la sentenza n. 61/01/2013. L'appello della Agenzia delle entrate era stato accolto con la pronuncia ora impugnata. Lo Scarascia ha censurato la sentenza del giudice regionale con due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Fissata l'udienza pubblica, con istanza depositata il 20.05.2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall'art. 6, d.l. 23 ottobre 2016, n. 193, convertito in I. 1 dicembre 2016, n. 225.

RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, avendo il ricorrente - contribuente rinunciato all'odierno giudizio. Dalla documentazione allegata risultano eseguiti gli ordini bancari di pagamento delle rate, secondo le determinazioni comunicate da Equitalia. La rinuncia è stata portata a conoscenza della controparte con notificazione. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per la definizione delle pendenze tributarie e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lvo 31 dicembre 1992, n. 546.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782; 12/11/2015, n. 23175). RGN n. 4800/2015 consiAie rei. Federici ,

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio n. 4800/2015. Spese a carico della parte che le ha sostenute. Così deciso in Roma, i