Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32614/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax litigation extinguished due to successful settlement under special simplified dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32614/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax litigation extinguished because the tax authority failed to object to a settlement agreement within the statutory deadline. The insurance companies had requested suspension of proceedings to finalize a simplified dispute resolution, which they completed by paying the owed amount. Since the tax agency did not formally deny the settlement within the required timeframe, the court ruled the case closed with costs borne by the party who initiated the suspension.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 10 e 13, d.l. 119/2018; If the tax authority fails to deny a simplified dispute resolution within the statutory period, the litigation is automatically extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified dispute resolution tax litigation extinction statutory deadline failure settlement agreement suspension of proceedings contenzioso tributario arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 10, d.l. 119/2018
Art. 6, comma 12, d.l. 119/2018
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
L. 136/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17436-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 ERGO ITALIA SPA, ERGO ASSICURAZIONI SPA, 3787 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo Studio "FANTOZZI & ASSOCIATI", rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIA MONTECAMOZZO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2384/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 20/04/2016; udita la relazione della causa sVolta nella camèra di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI; Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrare ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa della sentenza di primo grado di parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla spa Ergo Assicurazioni -"in qualità di consolidata"- e dalla spa Ergo Italia -"in qualità di consolidante"- contro l'avviso di accertamento di accertamento emesso da essa Agenzia nei confronti di Ergo Assicurazioni per Ires dell'anno 2007;

2. la spa Darag Italia, già spa Ergo Assicurazioni e la spa Eurovita Holding, incorporante di spa Ergo Italia, resistevano con controricorso;

3. con atto in data 4 giugno 2019, la spa Darag Italia chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. 119/2018 convertito con modificazioni dalla I. 136/2019, documentando di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle lite ai sensi del medesimo art.6 e di aver effettuato il pagamento della somma dovuta. Chiedeva altresì che "verificato il perfezionamento della definizione, il giudizio venisse dichiarato estinto";

4. considerato quanto precede, considerato che l'Agenzia delle entrate entro il termine di cui all'art.6, comma 12, del citato d.l. 119/2018 non ha notificato alcun diniego alla definizione della lite, visto altresì il comma 13 del medesimo art.6, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021, svolta con