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Ordinanza — n. 32608/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding evidentiary burden and document production in income tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32608/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tax court decision that favored a taxpayer regarding income tax assessments. The taxpayer argued the lower court failed to examine specific facts and improperly considered late-produced documents. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and that the taxpayer's failure to produce documents administratively, without valid justification, barred their use in court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c.; Art. 32, comma 5 d.P.R. 600/1973: The court dismisses appeals alleging omitted decisive facts or procedural nullity when the lower court's reasoning is logically sound and the taxpayer's failure to produce documents was due to their own fault or lack of valid excuse.

Parole chiave

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income tax assessment evidentiary burden document production procedural nullity taxpayer fault administrative phase Cassation appeal inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE /./ - Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 1, secondo comma e 4, d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546
546, dell'art. 132, secondo comma, n.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
546, dell'art. 132, secondo comma, n.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 32, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto ammissibile la produzione in appello di documentazione che il contribuente non era riuscito a produrre tempestivamente.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
Cass., Sez. I, 2 luglio 2020, n. 13578
8053; Cass., Sez. I, 2 luglio 2020, n. 13578).
Cass., Sez. V, 4 maggio 2018, n. 10670
Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7011
10670; Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7011; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 27 dicembre 2016, n. 27069
7011; Cass., Sez. VI, 27 dicembre 2016, n. 27069;
Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 453
Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 453) e che al contribuente sia stato N.
Cass., Sez. V, 27 settembre 2013, n. 22126
D'Aqumo indicato un termine minimo per adempiere (Cass., Sez. V, 27 settembre 2013, n. 22126).
Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6617
Cass., Sez. V, 10 agosto 2019, n. 20731
Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778
Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; P.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6719/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro PIGLIACELLI PAOLO (C.F.) - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 333/39/2014, depositata il 23 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino.

RILEVATO CHE N. 6719/15 R.G. I di 5 Est. F. D'Aquino Il contribuente PIGLIACELLI PAOLO ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, notificato nel 2008 ed effettuato con metodo sintetico a termini dell'art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con il quale veniva accertata maggiore IRPEF quale effetto dell'accertamento di elementi indicativi di capacità contributiva, consistenti in atti di conferimento per la costituzione di società, di aumenti di capitale e di cessione quote, la cui incidenza veniva imputata per 1/5 alla annualità in oggetto.

L'Ufficio aveva ritenuto che gli esborsi risultanti dagli atti oggetto di accertamento fossero incompatibili con i redditi dichiarati. La CTP di Frosinone ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza in data 23 gennaio 2014, ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo che il contribuente abbia fornito la prova contraria su di essa incombente, originariamente non fornita per causa ad egli non imputabile. Ha osservato, in particolare, la CTR - sulla base della documentazione prodotta dal contribuente in sede giudiziale - che il contribuente aveva incassato nel periodo di imposta 2000 un indennizzo assicurativo, il cui introito ha costituito la provvista per le successive movimentazioni di danaro.

Ha, poi, ritenuto la CTR che le disponibilità del contribuente sono giustificate anche dalla composizione del proprio nucleo familiare. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a tre motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE /./ - Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento in violazione degli artt. 1, secondo comma e 4 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., denunciando il ricorrente genericità della motivazione della sentenza al fine di enucleare l'iter logico seguito, non avendo la CTR indicato quali sarebbero le prove N. 6719/15 R.G. 2 di 5 Est.

F. D'Aquino contrarie addotte dal contribuente, con conseguente apparenza della motivazione. 1.2 - Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Evidenzia il ricorrente come occorra, in materia di redditometro, una prova contraria qualificata, posto che gli strumenti utilizzati dall'Ufficio muovono da presupposti certi e specifici, come gli investimenti e le spese sostenute, come analiticamente indicato nell'atto impugnato, evidenziando come al contribuente incomba la prova del fatto che i redditi siano stati utilizzati per coprire le spese.

Deduce il ricorrente che costituirebbero fatti storici l'insufficienza delle risorse addotte dal contribuente, la mancata prova della natura di tali fonti, la mancata correlazione tra indennizzi e gli esborsi, l'erogazione degli indennizzi anche a beneficio di terzi, l'insufficienza degli indennizzi e la mancata indicazione delle modalità e della causale di trasferimento delle risorse da parte dei parenti. 1.3 - Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto ammissibile la produzione in appello di documentazione che il contribuente non era riuscito a produrre tempestivamente.

Deduce il ricorrente che la mancata risposta al questionario inviato dall'Ufficio o la mancata produzione in fase amministrativa della documentazione senza adeguata dimostrazione della non imputabilità precludano l'utilizzo della documentazione a favore del contribuente. Evidenzia, inoltre, il ricorrente che le certificazioni prodotte in appello sarebbero sprovvisti di carattere probatorio. 2 - Il primo motivo è infondato, essendo consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass., Sez.

III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel N. 6719/15 R.G. 3 di 5 Est. F. D'Aquino caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). In proposito la CTR ha indicato le fonti del proprio convincimento, a sostegno della sussistenza della prova contraria del contribuente sulla ricezione di due indennizzi assicurativi da parte del contribuente e di risorse del nucleo familiare («atteso che il contribuente negli anni in questione e precisamente in data 30 maggio 200[0] e 14 novembre 2000 ha ricevuto indennizzo dalla compagnia di assicurazione generali è da ritenere che tal[e] moviment[o] di somme è stato utilizzato per le movimentazioni finanziarie indicate nell'avviso [...] debbono essere considerate anche le disponibilità del nucleo familiare dal momento che, come è dimostrato dalla parte, convivono, con il nonno»).

La motivazione, sia pur succinta, evidenzia come decisive le circostanze dell'erogazione di indennizzi assicurativi e della provenienza di risorse dal nucleo familiare, con percorso logico-giuridico idoneo (benché succinto) a far comprendere le ragioni della decisione. 3 - Il secondo motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente - prescindendosi dalla natura o meno di fatti storici degli elementi indicati dal ricorrente il cui esame sarebbe stato omesso dalla Commissione di appello - indicato né il luogo processuale in cui tali fatti sarebbero stati offerti alla discussione, né la decisività di tali fatti (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 2 luglio 2020, n. 13578). 4 - Il terzo motivo è infondato. Va osservato che l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi fosse stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza (Cass., Sez. V, 4 maggio 2018, n. 10670; Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7011; Cass., Sez. VI, 27 dicembre 2016, n. 27069;

Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 453) e che al contribuente sia stato N. 6719/15 R.G. 4 di 5 Est. F. D'Aqumo indicato un termine minimo per adempiere (Cass., Sez. V, 27 settembre 2013, n. 22126). Sotto questo profilo, il ricorrente non ha allegato tali circostanze, né trascritto l'atto impugnato al fine di verificarne la sussistenza. 4.1 - In secondo luogo si osserva che la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nella fase amministrativa precedente il giudizio preclude l'esame del contenuto a favore del contribuente - in costanza della contestazione da parte dell'Ufficio di tardiva produzione - sempre che il contribuente non provi di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile a termini dell'art. 32, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, cit. (Cass., Sez.

V, 10 marzo 2021, n. 6617); ciò in quanto la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria, preclude la valutazione degli stessi in suo favore solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione documentale (Cass., Sez. V, 10 agosto 2019, n. 20731). Sotto questo profilo la sentenza impugnata ha statuito, con accertamento in fatto non censurato, che il contribuente non ha potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa ad esso non imputabile. 5 - Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese in assenza di costituzione dell'intimato. Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Cos