Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32599/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32599/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32599/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22868/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - Contro CO.METAL. sas di Prisco Corrado e C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Leo, presso il cui studio, in Lecce, p.zza L. Ariosto 30, è elettivamente domiciliata clo9(AA ( a(. a.ta Ct" Covvka e 2 "2 a e2v0J(', ‘esse› ( vc t te v' n,11-- `3 '23(ta C- - C e `t- SS32 tro rico rren te - RGN 22868/2016 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 1907/22/15 depositata il'14 settembre • 2015.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32599/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele. Rilevato che: CO.M ETAL. sas impugnava l'avviso di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato il riconoscimento del credito d'imposto di cui all'art. 8, I. n. 388 del 2000 per difetto dei presupposti. La Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate interponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce che rigettava l'impugnazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
investimenti e aiuti finanziari sgravio fiscale successivo assistenza amministrativa fiscale aiuti alle imprese in difficoltà accoglimento parziale del contribuente imputazione dei contributi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22868/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - Contro CO.METAL. sas di Prisco Corrado e C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Leo, presso il cui studio, in Lecce, p.zza L. Ariosto 30, è elettivamente domiciliata clo9(AA ( a(. a.ta Ct" Covvka e 2 "2 a e2v0J(', ‘esse› ( vc t te v' n,11-- `3 '23(ta C- - C e `t- SS32 tro rico rren te - RGN 22868/2016 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 1907/22/15 depositata il'14 settembre • 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele. Rilevato che: CO.M ETAL. sas impugnava l'avviso di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato il riconoscimento del credito d'imposto di cui all'art. 8, I. n. 388 del 2000 per difetto dei presupposti. La Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate interponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce che rigettava l'impugnazione.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza deducendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso la società contribuente. Considerato che Con memoria in data 4 febbraio 2019 la parte ricorrente ha dichiarato che intendeva aderire alla definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, di. n. 119 del 2018. In data 22 marzo 2019 ha depositato memoria nella quale deduce di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del citato art. 6, con allegata quietanza di versamento della prima rata dell'importo dovuto.

Conseguentemente, il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 10.RGN 22868/2016 Successivamente a tale data, la parte interessata non ha presentato istanza di trattazione, sicché, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 13 si determina l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto dispone il comma 13 dell'art.

6. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 17 febbraio 2021. I Presidente menico nd i 09 NOV