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Ordinanza — n. 32437/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32437/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32437/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5840-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 3473 BERARDI BRUNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ROLFO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO ZANOLETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6426/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 05/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32437/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 6426/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 05/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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crescita in giudicato della tassazione tassa sul maggior valore revisione d'imposta sospensione della riscossione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto valore fiscale
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5840-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 3473 BERARDI BRUNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ROLFO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO ZANOLETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6426/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 05/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA TADDEI; RG N.5840/2017 Rilevato che - L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia , n.5426/28/16 che ha respinto l'appello dell'Ufficio ,confermando la sentenza, della CTP di Brescia n. 439/2/14, che aveva accolto il ricorso della contribuente Bruna Berardi contro l' avviso di accertamento per recupero a tassazione di plusvalenze-per cessione di terreni edificabili ex art.67 TUIR. - l'Agenzia ha resistito con controricorso; Considerato che - la Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate ha prodotto una dichiarazione nella quale si attesta che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ,a norma dell'art.6 del DL n.119/2018, conv legge n.136/2018 e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; - l'avvocatura dello Stato ha chiesto che si dichiari l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ,a norma dell'art.46 comma 3 D.Lgs n,546/92; - l'adesione della contribuente alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento del dovuto da parte della stessa permette di riscontrare l'effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n.3021 del 2018 ,che questo collegio condivide e fa propria; - il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l'estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall'articolo 46, primo comma, d.lgs. 546/92, secondo cui: "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere" ;

P. Q. M dichiara estinto il giudizio; compensa le spese. Così deciso in Roma , nella camera di consiglio tenutasi in modalità "da remoto", del 19.05.2021 Presidente . Chindemi