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Ordinanza — n. 32216/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal, ruling registration tax depends on actual value, not balance sheet figures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32216/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a lower court's decision to correct the registration tax value. The agency argued that balance sheet data should determine the tax base, but the court held that the tax is tied to the actual market value of the property. Consequently, the lower court's correction based on the true value was upheld, and the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 51 d.P.R. 131/1986; Art. 2423 c.c.: The registration tax is calculated on the actual value of the property, not the balance sheet value, which serves only as an informational reference that can be corrected if inaccurate.

Parole chiave

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registration tax liability actual property value balance sheet accuracy tax rectification power contribution capacity index rettifica del valore stima della sostanza aziendale rettifica dei prezzi trasferimento

Disposizioni normative citate

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Art. 51 d.P.R. 131/1986
Art. 2423 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20130-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4071 MOLINO ALIMONTI SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 76/2014 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 30/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI; Premesso che: 1.in causa relativa all'avviso di liquidazione d'imposta di registro in rettifica del valore di un fabbricato facente parte di un ramo di azienda ceduto con atto del 31 marzo 2007 alla Molini Campani spa dalla Chirico Molini e Pastificio dal 1985, la CTR dell'Abruzzo dichiarava che la rettifica, fondata sul valore del fabbricato secondo il bilancio di esercizio 2007 dela cedente, era illegittima essendo emersa la correttezza del valore dichiarato, corrispondente alle indicazioni del "bilancio di cessione straordinario", in "piena corrispondenza con quanto riportato nella perizia giurata stilata il 30 marzo 2007".

La CTR aggiungeva che non poteva essere addebitato alla Molini Campani la mancata correzione del dato di bilancio della Chirico Molini e Pastificio dal 1985 non avendo la prima alcun potere di intervenire sul bilancio di altra società;

2. avverso tale sentenza, l'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi;

3. la spa Molino Alimonti è rimasta intimata; considerato che;

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt.51 d.P.R. 131/1986, 2423, 2424, 2425 c.c.. Sostiene la ricorrente che la CTR abbia errato nel non attribuire al dato di bilancio della cedente "valenza determinate ed esclusiva";

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.57 d.P.R. 131/1986, per avere la CTR affermato che non possono essere addebitati alla società Molini Campani eventuali errori di esclusiva pertinenza della società cedente" 3. il primo motivo di ricorso è infondato. Ai sensi dell'art.51 del d.P.R. 131/86 il valore di cessione di un bene è quello "dichiarato dalle parti nell'atto o se superiore il valore venale in comune commercio". L'ufficio può rettificare il valore dichiarato di un immobile sulla base degli indici di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Nella specie l'ufficio ha utilizzato come dato di riferimento quello del valore assegnato al bene nel bilancio di esercizio della società cedente. La CTR ha dato conto del fatto che da una perizia agli atti di causa detto valore era risultato erroneo e, per contro, il valore dichiarato era risultato corretto. A fronte della ricordata previsione dell'art.51, che impone di calcolare l'imposta di registro sul valore effettivo del bene oggetto del contratto, non ha base la tesi dell'Ufficio per cui, atteso che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art.2423 c.c.), l'imposta dovrebbe essere pagata sul valore di bilancio quand'anche diverso dal valore effettivo.

In altri termini l'imposta di registro è legata ad un preciso indice di capacità contributiva: il valore effettivo del bene. La valenza informativa del bilancio, ai fini della quale sono posti il principio di chiarezza e il principio di veridicità, giustifica l'emissione di un atto di rettifica basato sul dato di bilancio ma non consente di mantenere fermo quest'atto laddove emerga che l'informazione di bilancio non è veritiera;

3. il secondo motivo di ricorso resta assorbito;

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la società Molino Alimonti non si è costituita; PQM la Corte rigetta il ricorso, Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 giugno 2021, svolta con modalità da remoto. I Presidente enic;,91:31.1