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Ordinanza — n. 32152/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rules tax collection prescription starts from judgment expiration, not original notice date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32152/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding the prescription period for tax collection. The taxpayer argued the ten-year limit began at the original tax notice, while the tax authority contended it started only when the appeal judgment expired due to lack of resumption. The Court held that the prescription period for the tax claim, incorporated into the tax notice, runs from the expiration of the deadline for the appeal judgment's resumption, as the tax notice becomes definitive upon such expiration.

Regesto Legislator

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Art. 63 d.lgs. 546/1992; Art. 2935 c.c.; Art. 25 d.lgs 460/1973: The prescription period for the tax claim incorporated in the tax notice runs from the expiration of the deadline for the resumption of the appeal judgment, not from the original notice date.

Parole chiave

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tax prescription period tax collection statute of limitations judgment resumption deadline tax notice definitiveness administrative tax procedure sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 63 d.lgs. 546 del 1992
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.
Art. 2935 c.c.
2406/15 Con il primo motivo l'ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell'art,63 d.lgs, 546 del 1992, dell'art. 2935 c.c. e dell'art.
Art. 25 d.lgs 460 del 1973
e dell'art. 25 4R602 del 1973, ai sensi dell'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
25 4R602 del 1973, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.
art. 2935 c.c
2406/15 Con il primo motivo l'ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell'art,63 d.lgs, 546 del 1992, dell'art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. V, ord. n. 1979 del 2020
Questa Corte si è già occupata del tema oggetto della presente controversia affermando ancora di recente (sez. V, ord. n. 1979 del 2020, ord.
Sez. V, ord. n. 27985 del 2020
Sez. 6-5, Ordinanza n. 5044 del 28/03/2012
Sez. 6-5, Ordinanza n. 5044 del 28/03/2012, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 556 del 15/01/2016
622235-01; Sez. 5, Sentenza n. 556 del 15/01/2016, Rv.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 23922 del 23/11/2016
638661-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23922 del 23/11/2016, Rv.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 9521 del 12/04/2017
641755-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9521 del 12/04/2017, Rv.
sez. V, ord. n. 27306 del 2017
Come, poi, chiarito in altre pronunce (tra cui si veda sez. V, ord. n. 27306 del 2017), le ragioni che giustificano l'applicazione di questo indirizzo consistono nei seguenti elementi di specialità del processo tributario:
sez. V, n. 21143 del 2015
la natura impugnatoria del medesimo e, in particolare, la natura amministrativa, e non processuale, rivestita dall'atto impositivo, il quale costituisce non atto di impulso del processo, ma il suo oggetto (sez. V, n. 21143 del 2015; sez.
sez. V, n. 16689 del 2013
21143 del 2015; sez. V, n. 16689 del 2013; sez.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2406-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4743 GENONI MARIUCCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DIEGO CORNACCHIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3235/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 17/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott.

ANDREA VENEGONI; RITENUTO CHE La contribuente Genoni Mariuccia impugnava l'avviso di accertamento relativo all'anno 1996 davanti alla CTP di Varese, che accoglieva il ricorso. L'appello dell'ufficio era dichiarato improponibile dalla CTR della Lombardia, ma questa Corte, con sentenza n. 1807/11 del 26.1.2011, su ricorso dell'ufficio, cassava con rinvio la decisione di secondo grado, rimettendo la causa alla medesima CTR della Lombardia. Il giudizio, tuttavia, non veniva riassunto, cosicché l'avviso di accertamento diventava definitivo. L'Agenzia procedeva quindi all'iscrizione a ruolo degli importi di cui all'avviso di accertamento in data 13.6.2012, ed in data 17.10.2012 notificava alla contribuente cartella di pagamento.

La contribuente impugnava quest'ultimo atto deducendo la prescrizione del diritto alla riscossione, posto che tra la data della notifica dell'avviso di accertamento, in data 19.3.2002, e quella di notifica della cartella, erano trascorsi più di dieci anni. La CTP di Varese accoglieva il ricorso e la CTR della Lombardia rigettava l'appello dell'ufficio. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre l'ufficio sulla base di due motivi. Si costituisce la contribuente con controricorso. CONSIDERATO CHE Proc. n. 2406/15 Con il primo motivo l'ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell'art,63 d.lgs, 546 del 1992, dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 25 4R602 del 1973, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

La CTR avrebbe errato nell'applicare la norma sul termine di prescrizione, perché esso iniziava a decorrere dall'estinzione del giudizio (26.1.2011, data della pronuncia di questa Corte) e non dalla notifica dell'originario avviso di accertamento. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d. Igs. 546 del 1992 e degli artt. 392 e 393 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel dare rilievo al fatto che la contribuente era stata vittoriosa in primo grado, in quanto con la mancata riassunzione e la conseguente estinzione è venuto meno l'intero giudizio, comprese le sentenze favorevoli al contribuente, con definitività dell'avviso di accertamento.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Questa Corte si è già occupata del tema oggetto della presente controversia affermando ancora di recente (sez. V, ord. n. 1979 del 2020, ord. n. 27985 del 2020): l'omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e la definitività dell'avviso di accertamento impugnato, giacché quest'ultimo non è un atto processuale, ma l'oggetto dell'impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell'atto impositivo, decorre dalla Proc. n. 2406/15 . 3 data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l'Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione (ex plurimis, cfr.

Sez. 6-5, Ordinanza n. 5044 del 28/03/2012, Rv. 622235-01; Sez. 5, Sentenza n. 556 del 15/01/2016, Rv. 638661-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23922 del 23/11/2016, Rv. 641755-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9521 del 12/04/2017, Rv. 644710-01). Come, poi, chiarito in altre pronunce (tra cui si veda sez. V, ord. n. 27306 del 2017), le ragioni che giustificano l'applicazione di questo indirizzo consistono nei seguenti elementi di specialità del processo tributario:

1) la natura impugnatoria del medesimo e, in particolare, la natura amministrativa, e non processuale, rivestita dall'atto impositivo, il quale costituisce non atto di impulso del processo, ma il suo oggetto (sez. V, n. 21143 del 2015; sez. V, n. 16689 del 2013; sez. V, n. 5044 del 2012);

2) la conseguente definitività che deriva all'atto impositivo dall'estinzione del giudizio di impugnazione contro di esso proposto dal contribuente;

3) l'irrazionalità di una soluzione che, ritenendo applicabile anche al processo tributario il disposto generale di cui all'art. 2945, comma 3, cod. civ., verrebbe a far decorrere la prescrizione, a carico dell'amministrazione finanziaria, da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell'atto impositivo che realizza ("incorpora") la pretesa tributaria medesima; con la conseguenza paradossale che il titolo Proc. n. 2406/15 dell'imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo;

4) l'insussistenza, nel processo tributario, della ratio ispiratrice l'art. 2945, comma 3, cod. civ., dal momento che, proprio per la sua natura impugnatoria e per la definitività che l'atto impositivo assume per effetto dell'estinzione del giudizio in caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione sicché, diversamente argomentando sulla base della regola generale, l'eliminazione dell'effetto sospensivo della prescrizione in pendenza di un giudizio tributario che poi si estingua per mancata riassunzione opererebbe a favore proprio della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l'atto impugnato divenisse definitivo;

5) l'esclusione del rilievo dirimente del regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, perché detta riscossione, frazionata e provvisoria, non realizza in via definitiva la pretesa tributaria. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Proc. n. 2406/15 Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. Il P ,)sidente DEPO