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Ordinanza — n. 32134/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring litigation extinguished due to taxpayer's acceptance of simplified payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32134/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer accepted the simplified payment procedure under D.L. 50/2017. The appellant argued for cassation against the Regional Tax Commission's rejection of their appeal, while the State resisted with a counter-claim. The court ruled that the taxpayer's adherence to the settlement procedure and payment of dues legally terminated the ongoing proceedings under Article 46 of D.Lgs. 546/92.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, d.lgs. 546/92; Art. 11, D.L. 50/2017: The litigation extinguishes in whole or in part upon the taxpayer's acceptance of a simplified payment procedure and the subsequent payment of the owed amount.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified payment procedure D.L. 50/2017 cessation of matter tax appeal dismissal D.Lgs. 546/92 judicial termination spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 1, d.lgs. 546/92
Art. 11, D.L. 50/2017
a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato nota attestante che la direzione provinciale di Pescara dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda ex art. 11 del D.L.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29858-2015 proposto da: E.D.I.L.P. S.n.C. di POZZI & PROSPERO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in, ROMA, eresso lo studio dell'Avvocato rappresenTata e rd' fria.:.-~ h11111rui~, Mr_WIZILD.1-GE-1512) giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - R.G. 29858/2015 avverso la sentenza n. 680/07/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 7/7/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE La società E.D.I.L.P. S.n.C. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 301/1/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF 2007; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato nota attestante che la direzione provinciale di Pescara dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda ex art. 11 del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, e che era stato effettuato l'integrale versamento di quanto dovuto; 1.2. la ricorrente ha altresì depositato istanza, con allegata documentazione, con cui si chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta definizione agevolata del giudizio; 1.3. l'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art.11 del D.L.50/2017 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette dunque di riscontrare l'effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo; 1.4. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può, infatti, che comportare l'estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall'articolo 46, primo comma, d.lgs. 546/92, secondo cui «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere»;R.G. 29858/2015 2. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall'adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 50/2017

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.2.2021. Il Presidente enico Chindemi) ,I.DE