Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by simplified settlement under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished due to the cessation of the subject matter following a simplified settlement procedure. FINCOS SRL had requested a suspension of proceedings under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, while the Revenue Agency confirmed the regularity of the taxpayer's settlement request and payment. Since no formal objection to the settlement was filed by the deadline of December 31, 2020, the legal dispute was terminated, and the Court dismissed the appeal without ruling on the merits of the VAT compensation claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10; Art. 6, comma 12; Art. 6, comma 13 of Legislative Decree 119/2018: The judicial process is extinguished by declaration of the President if the interested party fails to file a request for handling within the prescribed deadline following the simplified settlement procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25160-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 4861 - ricorrente- contro FINCOS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIS TOSI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 498/2015 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 16/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA TADDEI; R.G.N. 25160/2015(25) Ritenuto che -L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 498/18/2015 , che ha rigettato l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 100/6/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che aveva accolto il ricorso della FINCOS Sri in materia di compensazione orizzontale dell'IVA. - L'avvocatura dello Stato ha avanzato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la FINCOS avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 comma 10 del D.L. n.119/2018 ed avendo l'agenzia delle Entrate comunicato che l'istanza di definizione avanza dalla società era risultata regolare CONSIDERATO CHE: - Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018, e l'Ufficio ha allegato la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e quietanza di pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; -L'Agenzia delle Entrate, con nota n.2019/120080 del 21.10.2010, ha chiesto che siano emessi i provvedimenti consequenziali -L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, stabilisce che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate'. -Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha dato atto del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 118 del 2019, -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif, in I. n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contenderelCass. n. 21826 del 2020)
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 15.7.2021 effettuata da remoto. esidente