Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties reached settlement extinguishing the litigation process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished due to the appellant's withdrawal, which was accepted by the respondent. The parties had reached a transactional agreement prior to the hearing, eliminating the appellant's interest in the proceedings. Consequently, the court ruled that no further examination or ruling on costs was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ., comma 3; When parties reach a settlement and the appellant withdraws the appeal, the litigation process is extinguished without examination of the merits or ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13046-2015 proposto da: UMBRA ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO 2021 CARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato 4860 CARLO CALVIERI; - ricorrente - contro CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RANALLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MARCUCCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2015 della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, depositata il 09/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA TADDEI; R.G.N.13046/2015 (23) Rilevato che -Umbria Acqua SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria n.13/04/15, pronunciata nei confronti del Consorzio della bonifica Umbra e di Equitalia centro ora Agenzia della riscossione, che, in sede di giudizio rescissorio, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha respinto il ricorso originario dell'attuale ricorrente per cassazione ; -che nelle more della fissazione del ricorso Umbria Acqua SpA e Consorzio della bonifica Umbra sono addivenute ad un accordo transattivo, sicché Umbria Acqua SpA ha manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso per cassazione, non avendo più interesse al giudizio; -che il Consorzio della bonifica Umbra ha accettato tale rinuncia;
Considerato che -la rinuncia al ricorso , accettata dalla controparte, preclude l'esame del ricorso perché a tale manifestazione di volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione del processo; nulla sulle spese ,poiché l'adesione alla rinuncia della controricorrente preclude la pronuncia sulle spese, a norma dell'art.391 cod.proc.civ., comma 3 ( cass.n.23737/2004; n.19514/2008); P. Q. M. Dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenutasi in modalità "da remoto", del 15.07.2021 DEPOSITATO IN CANC