Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of suit extinguishing proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a mutual withdrawal of suit between the parties. Umbria Acqua SpA voluntarily abandoned the appeal against the Consorzio della Bonifica Umbra, and the opposing party accepted this renunciation. Consequently, the court ruled that the procedural outcome was the termination of the litigation without any further examination of merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ., comma 3: A mutual withdrawal of suit by the parties extinguishes the proceedings, precluding any ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13044-2015 proposto da: UMBRA ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO 2021 CARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato 4859 CARLO CALVIERI; - ricorrente - contro CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RANALLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MARCUCCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 13/2015 della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, depositata il 09/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA TADDEI; R.G.N.13044/2015 (22) Rilevato che -Umbria Acqua SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria n.14/04/15, pronunciata nei confronti del Consorzio della bonifica Umbra e di Equitalia centro ora Agenzia della riscossione, che, in sede di giudizio rescissorio, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha respinto il ricorso originario dell'attuale ricorrente per cassazione ; -che nelle more della fissazione del ricorso Umbria Acqua SpA e Consorzio della bonifica Umbra sono addivenute ad un accordo transattivo, sicché Umbria Acqua SpA ha manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso per cassazione, non avendo più interesse al giudizio; -che il Consorzio della bonifica Umbra ha accettato tale rinuncia;
Considerato che -la rinuncia al ricorso , accettata dalla controparte, preclude l'esame del ricorso perché a tale manifestazione di volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione del processo; nulla sulle spese ,poiché l'adesione alla rinuncia della controricorrente preclude la pronuncia sulle spese, a norma dell'art.391 cod.proc.civ., comma 3 ( cass.n.23737/2004; n.19514/2008); P. Q. M. Dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenutasi in modalità "da remoto", del 15.07.2021 Presidente • Chindemi D