Ordinanza — n. 32124/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 13042-2015 proposto da: UMBRA ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO 2021 CARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato 4858 CARLO CALVIERI; - ricorrente - contro CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RANALLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MARCUCCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2015 della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, depositata il 09/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 32124/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 15/2015 della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, depositata il 09/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13042-2015 proposto da: UMBRA ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO 2021 CARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato 4858 CARLO CALVIERI; - ricorrente - contro CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RANALLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MARCUCCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2015 della COMM.TRIB.REG.UMBRIA, depositata il 09/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA TADDEI; R.G.N.13042/2015 (21) Rilevato che -Umbria Acqua SpA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria n.15/04/15, pronunciata nei confronti dei Consorzio della bonifica Umbra e di Equitalia centro ora Agenzia della riscossione, che, in sede di giudizio rescissorio, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha respinto il ricorso originario dell'attuale ricorrente per cassazione ; -che nelle more della fissazione del ricorso Umbria Acqua SpA e Consorzio della bonifica Umbra sono addivenute ad un accordo transattivo, sicchè Umbria Acaua SoA ha manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso per cassazione, non avendo più interesse ai aiudizio: -che ii Consorzio cena bonifica Umbra ha accettato tale rinuncia:
Considerato che -la rinuncia ai ricorso , accettata dalla controparte, preclude l'esame dei ricorso Perché a tale rrianirestazione ai volontà abdicativa seaue la deciaratoria di estinzione dei Processo: suiie spese .poiché (adesione alla rinuncia della controricorrente preclude la pronuncia suiie spese, a norma oeijartjì coo.oroc.civ., comma 3 t cass.n...i/illzuu4: P. O. M. Dichiara l'estinzione dei giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma nella camera di consialio tenutasi in modalità "da remoto". del 15.07.2021 DEPOSITATO IN CANCELLERI